Socio di società di persone o di capitali – Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e Società fornitrici di Informazioni commerciali












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Sono socio esclusivamente di capitale di una srl, senza avere nessun tipo di incarico o responsabilità in essa. La società ha un CDA dove uno dei soci è il presidente, e altri due soci sono consiglieri.

La società sta passando un brutto periodo, ha ricevuto email dai creditori con minaccia di iscrizione alla CRIF se non vengono saldati i debiti e il rischio di fallimento penso sia concreto.

Essendo una srl so di non rischiare il mio capitale oltre a quello versato nella società, ma vorrei sapere se l’iscrizione alle centrali di rischio vale per solo la Società, per l’amministratore/presidente del cda e per i consiglieri oppure anche per i soci semplici come me.

Per quanto riguarda i prestiti non rimborsati, nelle Centrali Rischi private note come Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC (CRIF, CTC, Experian, Assilea nel settore leasing) e nella CR pubblica della Banca d’Italia, vengono censiti il soggetto giuridico debitore (la società) ed il suo legale rappresentante, soggetto fisico, che ha sottoscritto l’obbligazione.

Tuttavia, va tenuto presente che, in caso di eventi pregiudizievoli (Domanda Giudiziale, Ipoteca Giudiziale, Ipoteca Legale, Pignoramento Immobiliare, Sentenza di Fallimento, Sequestro conservativo) prelevati da fonte pubblica (tribunali e registri di pubblicità immobiliare) tutti i componenti della compagine sociale interessata dall’evento pregiudizievole (compresi i soci semplici e gli amministratori) vengono referenziati negli archivi elettronici delle aziende (la stessa CRIF, Cerved, Experian) la cui mission è anche quella di offrire ad operatori commerciali ed imprenditori, informazioni consistenti nella valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, e nella segnalazione di eventuali rischi che si corrono nell’intraprendere rapporti di affari con soggetti che sono stati soci e/o amministratori delle società interessate dall’evento pregiudizievole.

Nel settore, operano, in particolare, le aziende associate in ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito) e FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza).

Il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale.

I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale.

Il codice deontologico specifica, fra l’altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito (come quelli relativi ad un’eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta, fallimenti o procedure concorsuali).

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Anche le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione.

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15 Ottobre 2019 · Ornella De Bellis

Se esco dalla società prima che questa fallisca, in caso di fallimento vengo comunque referenziato negli archivi delle varie CRIF, Experian ecc oppure non vengo menzionato? Immagino che ci sia un termine che deve trascorrere tra l’uscita dalla società e il fallimento.

Avendo intrapreso questo percorso solo come investimento (a quanto pare sbagliato tra l’altro) non mi piace l’idea di essere iscritto in un database che può pregiudicarmi il rilascio di carte di credito, prestiti, mutui ecc per colpe non mie.

Questa iscrizione può dare il potere alle banche di chiedermi il rimborso anticipato di prestiti o mutui in essere prima dell’iscrizione?

Le aziende specializzate in informazioni commerciali relative a società interessate da eventi pregiudizievoli, nell’accezione precisata nei precedenti interventi, di solito, forniscono un report storico che fotografa l’evoluzione della compagine societaria nell’arco dell’ultimo decennio. Non si tratta, comunque, di un termine tassativo: una volta che la società è stata interessata da un fallimento, il livello di dettaglio delle informazioni da offrire al committente sono quelle ritenute utili a dare una panoramica esauriente sui soggetti coinvolti. L’unica cosa certa è che la permanenza di tali informazioni negli archivi elettronici di queste aziende specializzate non può superare il decennio a partire dalla data in cui l’evento pregiudiziecole, acquisito da fonti pubbliche, si è verificato.

Ribadiamo che si tratta di informazioni erogate a richiesta di imprenditori ed operatori commerciali per un uso specifico: nessuno può presumere che una persona fisica che sia stata membro di un board coinvolto in un successivo fallimento, non possa avere un merito creditizio elevato.

Ed infatti, per valutare il merito creditizio (credit score) di un soggetto richiedente il rilascio di carte di credito, prestiti, mutui eccetera, banche e finanziarie ricorrono alla consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), che nulla hanno a che vedere con i sistemi informativi commerciali.

La richiesta del rimborso anticipato di prestiti e mutui (Decadenza dal Beneficio del Termine o DBT) è regolata dal Testo Unico Bancario (TUB), il cui articolo 40 stabilisce che il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l’obbligo, per il debitore, di corrispondere l’importo del debito residuo in un’unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, la banca avvia la procedura di riscossione coattiva del credito.

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16 Ottobre 2019 · Roberto Petrella

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