Centrale Rischi della Banca d’Italia e crediti passati a perdita

La perdita di esercizio di un intermediario riguarda esclusivamente aspetti contabili (attinenti ai rapporti con i soci) e fiscali












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Un consulente mi riferisce che i crediti passati a perdita dalle stesse società di recupero crediti non sono piu esigibili? ovvero mi dice che non possono essere oggetto di pignoramenti in quanto perdite di esercizio. E’ vero ciò?

L’argomento riguarda, evidentemente, i crediti classificati a sofferenza nella Centrale Rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia, laddove emerge l’informazione relativa all’eventuale passaggio a perdita della posizione debitoria: altrimenti il debitore non sarebbe in grado di conoscere l’intervenuto passaggio a perdita del proprio credito ad opera del creditore originario, atteso che i dati di bilancio sono aggregati e non specifici per la singola posizione debitoria.

Orbene, il creditore passerà a perdita quanto dovuto dal debitore a meno di un importo pari o leggermente maggiore di 250 euro (soglia minima per poter continuare a segnalare mensilmente la posizione del debitore inadempiente in Centrale Rischi). Il passaggio a perdita, pertanto, riguarderà la differenza fra l’importo vantato nei confronti del debitore inadempiente (al netto della soglia minima lasciata per il rinnovo della segnalazione).

Vale la pena ribadire che i dati contenuti nell’informativa segnalata in Centrale Rischi servono esclusivamente alla Banca d’Italia per monitorare il debito complessivo verso il sistema creditizio per i crediti il cui importo è pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30 mila euro negli altri casi) e, in seconda battuta, possono offrire agli intermediari una fonte affidabile per la valutazione del merito creditizio del richiedente un prestito, ma non incidono, in alcun modo, nel rapporto fra creditore e debitore.

La perdita di esercizio di un Istituto di credito o di una finanziaria riguarda esclusivamente aspetti contabili (attinenti ai rapporti con i soci) e fiscali mentre è completamente estranea, allo specifico obbligo di rimborso del debitore rispetto a quanto ricevuto e non restituito.

Infatti, qualora il debitore inadempiente decidesse di oscurare la propria posizione, censita in sofferenza nella Centrale Rischi (magari per tentare di ottenere un nuovo prestito) dovrebbe contattare il titolare del credito e trattare, liberamente, l’importo da restituire per ottenere l’interruzione della segnalazione mensile; ed anche se in un esercizio precedente il credito insoddisfatto fosse stato considerato a perdita ciò non impedirebbe che nell’esercizio corrente il recupero del credito potesse essere contabilizzato fra le attività.

O, ancora – qualora il debitore inadempiente vincesse una lotteria o acquisisse un’eredità e la cosa venisse a conoscenza del creditore – e questi si rivolgesse al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo a carico del debitore inadempiente, finalizzato ad avviare l’azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore arricchitosi, il creditore non sarebbe tenuto ad esibire i registri di contabilità (come abbiamo accennato i bilanci societari trattano dati aggregati e quindi non riconducibili ad un particolare credito) per escludere eventuali passaggi a perdita del credito azionato.

Per completare il quadro, aggiungiamo che, di solito, il creditore cedente originario passa a perdita la posizione in sofferenza dopo aver perfezionato un contratto di cessione del proprio credito con un terzo soggetto, il cessionario.

Anche l’operazione di cessione del contratto di prestito, in quanto a modalità e costi, resta confinata alla sfera dei rapporti fra cedente e cessionario e non influisce, assolutamente, nei rapporti fra creditore cessionario e debitore inadempiente, soprattutto per quanto riguarda l’ammontare dell’importo da restituire per soddisfare il cessionario.

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15 Marzo 2023 · Ornella De Bellis

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