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Fra credito originario censito e classificato a sofferenza e credito passato a perdita ci sono circa 500 euro di differenza: come mai?












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Ho effettuato l’accesso alla CR e risulta un credito in sofferenza da 4800 euro, e successivamente una sofferenza – crediti passati in perdita (fenomeno correlato perdita da cessione) pari a 4300 euro, quindi circa 500 euro di differenza: come potrei fare per sanare la mia posizione (so che la perdita è successiva ad una specifica delibera della banca, ma non ho capito se quindi potrei sanare la mia posizione pagando solo quei 500 euro – cioè la cifra che la banca cessionaria non ritiene in perdita). Preciso che si tratta di credito ceduto.

Si viene censiti nella Centrale Rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia quando il credito non rimborsato, erogato da una banca o da una finanziaria, vigilata dal nostro Istituto Centrale di Vigilanza (che un tempo fu anche di emissione) viene classificato a sofferenza (un credito è a sofferenza quando il creditore – in modo autonomo, insindacabile ed unilaterale, in base a propri criteri di valutazione, ritiene che il debitore non sia più in grado di rimborsare il dovuto) e di importo non inferiore a 250 euro.

La banca o la finanziaria creditrice non è più obbligata a segnalare mensilmente alla CR il debitore inadempiente solo quando:

– il debito risulta completamente estinto oppure l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione per i crediti classificati a sofferenza, soglia che come abbiamo già accennato è pari a 250 euro;

– il credito in sofferenza viene ceduto ad una società specializzata nella gestione di crediti cosiddetti “deteriorati” o Non Performing Loans (NPL). Ciò comporta l’appostazione a perdita nel bilancio della creditrice cedente della differenza fra l’importo originario del credito erogato e l’importo pagato dalla cessionaria per acquisire il credito stesso (Perdita da cessione).

In caso di cessione, quindi, la cessionaria continuerà a segnalare il credito a sofferenza che comparirà nella sezione SOFFERENZE del prospetto presente in Centrale Rischi. Nella sezione INFORMATIVA dello stesso prospetto, invece, sarà riportato uno storico che riassume informazioni relative della posizione ceduta: in pratica la perdita da cessione accusata dall’intermediario (banca o finanziaria) cedente.

Se nella sezione informativa è presente un solo record della categoria “Sofferenze – crediti passati a perdita” la differenza fra l’importo indicato a sofferenza e la perdita da cessione accusata dal cedente rappresenta il costo di acquisto del credito.

Naturalmente, l’importo che il debitore inadempiente è obbligato versare al creditore per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia resta quello effettivamente non rimborsato (salvo il perfezionamento di un accordo transattivo a saldo stralcio fra le parti) risultando completamente irrilevante per il debitore il prezzo eventuale di cessione del credito insoddisfatto.

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4 Ottobre 2021 · Ornella De Bellis

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