Censito in Centrale Rischi privata per debito da carta revolving – Basterà una liberatoria del creditore per ottenere poi un mutuo?


Carte revolving (credito rotativo), centrale rischi CRIF, selezione - segnalazione centrale rischi





Sono segnalato nell’archivio della centrale dei rischi dovuto all’utilizzo di una carta di credito, vi chiedo se trovando una accordo a saldo stralcio con il creditore (intermediario) facendo mi rilasciare una liberatoria nella quale è scritto la rinuncia del creditore, ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto.

Insieme alla mia compagna (lei non ha nessuna segnalazione) siamo per chiedere un mutuo in Banca, basterà questa liberatoria per non complicare la nostra richiesta?

Di centrali rischi pubbliche e private in cui vengono censiti i cattivi pagatori ne esistono tante (forse, ahimè troppe): c’è ad esempio la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) carter dove si viene iscritti per irregolare utilizzo di carte di credito e ci si resta dentro due anni; poi c’è la Centrale Rischi CR della Banca d’Italia in cui si finisce anche per omesso pagamento delle rate di rimborso del prestito revolving di importo minore a 30 mila euro, qualora il creditore abbia dichiarato a sofferenza la posizione debitorie (cioè ritiene di non poter più recuperare il dovuto) ed allora iscrive a perdita nel bilancio la somma non rimborsata dal debitore (al netto del ricavato di una eventuale cessione) e il più delle volte, come accennato, lo cede a terzi (società specializzate nel recupero crediti).

Per ritardo nel pagamento delle rate di prestiti erogati tramite carta revolving ci si ritrova anche nei Sistemi di Informazione Creditizia privati (SIC) come CRIF, CTC, Experian. Insomma, il debitore inadempiente viene punito gettandolo in un girone infernale.

Lei non specifica in quale (o quali) banche dati dei cattivi pagatori risulta censito: pertanto non entriamo nel dettaglio, ma possiamo in generale affermare che con la liberatoria del creditore ed il riferimento alla rinuncia del residuo ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato) non risolverà il problema: tuttavia potrà ottenere, dal gestore della banca dati, l’annotazione dell’adempimento a margine della posizione debitoria censita, il che consentirà al creditore, nel tempo di permanenza del suo nominativo in centrale rischi (tre anni dalla data si segnalazione), di apprendere che lei è un cattivo pagatore pentito, ovvero che seppure in ritardo e con accordi a saldo stralcio, i debiti li paga. Basterà questo a consentirle di ottenere un mutuo prima che il suo nominativo scompaia fra quelli classificati come debitori non puntuali e restii ad adempiere alle obbligazioni assunte? Noi crediamo di no, ma tentare non nuoce.

24 Ottobre 2019 · Rosaria Proietti


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