Diritto alla cassa integrazione guadagni in deroga Covid19 e datore di lavoro che si è reso irreperibile ormai da tempo

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), emergenza coronavirus o virus covid19












A seguito dell’emergenza Covid, non ho ricevuto né stipendi arretrati, né nessuna comunicazione da parte del datore di lavoro. Non so quindi se lo stesso ha presentato domanda di cassa integrazione per i dipendenti. Al telefono non risponde, si è reso irreperibile e quindi vi chiedo, c’è qualche modo per cui io possa sapere se è stata presentata domanda di c.i. all’inps, oppure posso eventualmente richiederla io? Oppure a questo punto sarebbe meglio per me dare le dimissioni per giusta causa e prendere almeno la Naspi? Mi sono rivolto a un sindacato che mi ha detto che avrebbe mandato una comunicazione via mail al datore di lavoro, chiedendo il pagamento degli arretrati ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta. L’unica cosa che sono riuscito a sapere è che risulto essere assicurato perché ho fatto una simulazione di licenziamento, non ho ricevuto nemmeno il contratto nonostante l’abbia chiesto tante volte. Qui la situazione è grave e certi individui non hanno davvero scrupoli. Grazie, aspetto vostra risposta e consigli. Cordiali saluti

Purtroppo la domanda di accesso alla Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), con causale di accesso COVID-19 nazionale, può essere presentata dal solo datore di lavoro.

A nostro parere, le conviene presentare all’INPS istanza di accesso alla NASpI, dopo aver inviato, con raccomandata AR, al datore di lavoro una comunicazione di diffida, finalizzata ad esigere il pagamento delle retribuzioni arretrate, il rispetto del contratto di lavoro sottoscritto e l’attivazione, qualora ve ne ricorressero i presupposti, degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Seguita da un’ulteriore comunicazione di dimissioni volontarie in ragione dell’omesso riscontro in tempi brevi alla precedente diffida. Ma non basta una e-mail, a meno che mittente e destinatario non siano entrambi forniti di casella di posta elettronica certificata (PEC): occorre una notifica formale, correttamente perfezionata, per compiuta giacenza in caso di irreperibilità del destinatario, presso la residenza anagrafica, o la sede di attività, così come riportata nel Registro Imprese, del datore di lavoro. Anche perché gli attestati delle spedizioni delle comunicazioni di diffida e di conseguenti dimissioni volontarie, vanno allegati alla pratica di richiesta dell’indennità di disoccupazione.

Infatti, si ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI anche in seguito a dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, come nella fattispecie.

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17 Aprile 2020 · Patrizio Oliva