Cassa integrazione guadagni – A causa del ritardo nell’invio del modulo SR41 dovrà essere pagata ai dipendenti dal datore di lavoro


A causa del ritardo nell'invio del modulo SR41 dovrà essere pagata ai dipendenti dal datore di lavoro





Sono titolare di un’azienda che ha dovuto mettere in cassa integrazione alcuni dipendenti nei mesi di febbraio e marzo 2021: il consulente ha inviato il modello SR41 con un ritardo di oltre 30 giorni ed ho ricevuto una comunicazione INPS in cui mi comunicano che, a causa dell’invio in ritardo, non pagheranno la cassa integrazione e che dovrò pagarla io ai dipendenti.

La cassa integrazione era stata autorizzata il 10 aprile ed il consulente ha inviato l’SR41 il 25 maggio, 15 giorni in ritardo. La mia domanda è questa: c’è qualche sanatoria che regolarizza il ritardo? il consulente è responsabile del ritardato invio del modello SR41? Deve risarcire i danni e pagare lui la la cassa integrazione?

Per ricevere il pagamento da INPS della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria o in deroga, destinata ai propri dipendenti e relativa al periodo di sospensione causa emergenza sanitaria, il datore di lavoro (o chi per esso) deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 41/2021 (cosiddetto decreto Sostegni) stabilisce, in particolare, che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, previsti dal citato decreto legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’onere di presentazione dell’istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è a carico del datore di lavoro: se quest’ultimo dispone di copia del mandato esplicito conferito al professionista (e da questi accettato) per la specifica attività, potrà citarlo in tribunale per il risarcimento dei danni qualora il ritardo colpevole nell’espletamento dell’incarico affidatogli abbia comportato il diniego dell’INPS all’erogazione dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia di solito, per far fronte alle eventuali conseguenze di un proprio errore o negligenza perpetrato nei confronti di un cliente, in caso di mandato formalmente e ritualmente conferito, il professionista, consulente del lavoro, sottoscrive una polizza assicurativa.

10 Luglio 2021 · Tullio Solinas


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