Cartelle esattoriali non pagate – Quando si prescrivono e quali sono le regole di trasmissibilità del debito agli eredi?


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti





Ho al momento una posizione debitoria nei confronti di Equitalia sull’ordine dei 20 mila euro: al momento sono residente negli Stati Uniti e non praticamente niente di proprietà in Italia.

Alcune domande (qualcuna ovvia ma cerco conferme):

  • in quanti anni il diritto di debito nei miei confronti decade (se decade)?
  • esiste alcuna possibilità che la mia posizione debitoria si trasmetta verso familiari o possano incorrere in problemi di qualche tipo?
  • conviene richiedere la propria posizione all’ufficio di Equitalia o la richiesta equivale legalmente ad una notifica e quindi ad una estensione dei termini (in ottica di poter vedere il diritto di debito decadere per decorrenza dei termini)?

I termini di prescrizione del diritto a riscuotere l’importo portato da una cartella esattoriale, correttamente notificata, variano a seconda della natura del debito: qualora la cartella esattoriale sia stata originata dall’omesso o insufficiente versamento di IRPEF, IRAP, IVA, il termine di prescrizione è decennale. Quinquennale per crediti riconducibili a sanzioni amministrative o tributi locali. Triennale in caso di omesso o insufficiente versamento della tassa automobilistica.

Il termine di prescrizione viene interrotto dalla notifica di una ingiunzione al pagamento o da azioni esecutive e cautelari (pignoramento, espropriazione, iscrizione di ipoteca, iscrizione di fermo amministrativo) anche infruttuose.

Il debito portato da cartelle esattoriali riconducibili a crediti erariali (IRPEF, IRAP, IVA), tasse e tributi locali si trasmettono agli eredi al netto delle sanzioni comminate ex lege al defunto e al lordo degli interessi legali. Il debito originato da cartelle esattoriali riconducibili a sanzioni amministrative (comprese quelle irrogate per violazioni al codice della strada) non si trasmettono agli eredi.

Al momento, la notifica di una cartella esattoriale si intende eseguita con la consegna dell’atto stesso nelle mani del destinatario o in quelle di soggetti legittimati, per legge, a riceverlo in vece del destinatario. Oppure con la trasmissione dell’atto via posta elettronica certificata, naturalmente se il destinatario è dotato di una casella PEC. Non si ha traccia di notifica di cartella esattoriale considerata dalla giurisprudenza correttamente notificata in seguito ad accesso agli atti o ad ispezione online della propria posizione debitoria presso Agenzia entrate-riscossione (che, lo ricordiamo, dal primo luglio 2017 ha assunto funzioni e competenze precedente svolte e detenute da Equitalia).

5 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli


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