Debito esattoriale, fideiussore escusso, surrogazione del creditore, pagamento di un debito scaduto, rinuncia alla prescrizione ed azione revocatoria ordinaria

Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), fideiussione, prescrizione dei diritti, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti












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Dal 2000 circa, a causa di problemi con la mia società in accomandita semplice, in liquidazione dal 2010, le cartelle esattoriali hanno ormai superato complessivamente l’importo di 100 mila euro: sono nullatenente quindi finora, diciamo, tutto bene.

A gennaio e’ mancato mio padre, e qualora accettassi, erediterei 1/4 di un appartamento di villeggiatura. Valore stimato della mia quota: circa 30 mila euro.

Nota: ai tempi, mio padre fece da garante in mio favore per una fideiussione di circa 50 mila euro, e fu prontamente escusso dalla banca a seguito dei detti problemi, per pagare fornitori. Le cartelle, relative a IVA e imposte varie, hanno iniziato a venire notificate successivamente.

le domande:

– il mio fine e’ capire se, cedendo la mia quota dell’ appartamento a mia madre (unica coerede) come parziale risarcimento del mio debito, il tutto sarebbe comunque soggetto a revocatoria da parte di Ag. Entrate. per quanto ne so, il pagamento di debiti non dovrebbe essere soggetto, ma non sono esperto.

Parto dall’ipotesi, forse errata, che il fideiussore escusso diventa creditore del debitore principale, ma mio padre ovviamente non intraprese alcuna azione “ufficiale” tipo regresso presso il tribunale o altro.

inoltre mio padre non e’ più in vita, quindi non so se il mio debito esiste ancora o se ad esempio mia madre possa ereditarlo per la sua quota. Sempre che non esista una prescrizione. Complicato, almeno per me.

Sto pianificando di rivolgermi presso l’ Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, o in alternativa aspettare di vedere se arriverà una rottamazione quater con saldo e stralcio, e questa eredità, per quanto di “modico” valore, si metterebbe ben di traverso.

L’articolo 1949 del codice civile stabilisce che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore: in altre parole, il fideiussore che abbia pagato, essendo stato escusso, subentra ex lege nelle ragioni del creditore, e potrà agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore. A partire dal momento in cui suo padre ha saldato il debito del figlio, egli è subentrato come creditore nei confronti del proprio figlio.

L’articolo 2946 del codice civile, dispone che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

In conclusione, bisognerebbe sapere quando è stato escusso sua padre per capire se il credito da questi vantato nei confronti del figlio debitore possa essere stato rilevato, pro quota, per la metà da sua madre e per metà dallo stesso unico figlio debitore (il che equivarrebbe ad estinguere il 50% del debito).

Nello scenario favorevole disegnato, e cioè che il fideiussore, deceduto nel gennaio 2020, sia stato escusso dopo il giugno 2010, il valore di mercato della quota di 1/4 della villetta di villeggiature di cui il fideiussore escusso era comproprietario, ereditata dal figlio debitore ed equivalente ad un valore di circa 30 mila euro, può essere utilizzato per saldare il 50% del debito vantato dal coniuge del fideiussore escusso (ab origine di circa 25 mila euro, ma comparabile con il valore della quota di 30 mila euro). Non è rilevante che prima del decesso il fideiussore escusso non abbia avviato azioni esecutive giudiziali in regresso nei confronti del debitore principale.

Il trasferimento al coniuge superstite del fideiussore deceduto della quota di 1/4 della proprietà ereditata dal debitore della Pubblica Amministrazione (debitore esattoriale) per la quale agisce Agenzia delle Entrate Riscossione AdER), in quanto finalizzata a rifondere un debito scaduto non può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore dell’erede.

Infatti, l’articolo 2901 del codice civile stabilisce che non può essere assoggettato a revoca l’atto dispositivo del debitore con il quale egli adempie ad un credito scaduto.

Qualora, invece, la prescrizione del credito vantato dal fideiussore deceduto fosse già intervenuta, essendo quest’ultimo stato escusso dai creditori del debitore principale (il figlio) prima del giugno 2020, la situazione si complica, ma solo un pochino, potendo il debitore rinunciare alla prescrizione ex articolo 2937 del codice civile (il debitore può eccepire l’intervenuta prescrizione se il creditore agisce per riscuotere il dovuto, ma può anche rinunziare ad eccepirla). In questa ipotesi tuttavia, la giurisprudenza non ha finora chiarito se la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione da parte del debitore nei confronti degli eredi del fideiussore deceduto possa essere oggetto di revoca a fronte di domanda giudiziale proposta da ADeR (in quanto agente della riscossione per i creditori esattoriali del rinunciante).

Ma, in ogni caso, a nostro parere, converrebbe comunque tentare, trasferendo al coniuge superstite del fideiussore deceduto la quota di un quarto ereditata dell’immobile a saldo del debito scaduto ed eventualmente prescritto ed attendendo gli eventi (AdER dovrebbe agire con azione revocatoria entro 5 anni dalla data dell’atto notarile di trasferimento della proprietà perfezionato fra debitore e coniuge superstite del fideiussore deceduto, pena la prescrizione del diritto di procedere ai sensi dell’articolo 2903 del codice civile).

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14 Giugno 2020 · Michelozzo Marra

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