Prescrizione – Notifica di una intimazione di pagamento dopo un decennio dalla notifica di una cartella esattoriale per sanzione amministrativa (multa)





Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa





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Un contribuente riceve una intimazione da Agenzia Riscossione in data 18/12/2019 per una cartella esattoriale notificata il 27/10/2009 (multa stradale). Il contribuente dice di non aver mai ricevuto altro.

Si ritiene pertanto che la cartella sia prescritta. Ho provato ad effettuare istanza in autotutela alla Prefettura di riferimento la quale mi ha prontamente risposto che per conto loro non devono annullare nulla dal momento che hanno inviato tutti gli atti nei termini corretti.

Cosa posso fare ora? un ricorso ad Agenzia Riscossione sulla intimazione di pagamento?

La prescrizione di una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa è quinquennale: il Codice civile (articolo 2953) stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni, solo nel caso in cui, riguardo ad essi, è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. E non si tratta del caso esposto.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irrevocabilità del credito, ma non determina la`conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In particolare, in riferimento ad una cartella esattoriale originata dall’omesso o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, la mancata impugnazione della stessa non determina la conversione del termine di prescrizione quinquennale (articolo 28 del decreto legge 689/1981) nel termine ordinario di prescrizione decennale.

Ricordiamo che la norma citata stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione.

E, pertanto, quinquennale è anche la prescrizione della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa.

Si tratta di un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dai giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 20425/2017.

Fatta questa breve premessa, bisogna tuttavia effettuare un accesso agli atti presso il concessionario della riscossione per verificare che non siano stati correttamente notificati altri avvisi di intimazione al pagamento (o, comunque, altri atti interruttivi dei termini di prescrizione) per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale in occasione di una temporanea assenza del destinatario. Non basta, infatti, che quest’ultimo asserisca di non aver mai ricevuto altro: nel procedimento giudiziale di impugnazione della cartella esattoriale, infatti, la controparte potrebbe produrre un attestato di notifica perfezionata meno di cinque anni fa. Il ricorrente, in tale ipotesi, sarebbe condannato non solo a pagare l’importo preteso con la cartella esattoriale, ma anche le spese legali proprie nonché quelle sostenute dal concessionario della riscossione.

Inoltre, ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione della cartella esattoriale, vale sempre la data in cui il concessionario ha consegnato a Poste Italiane, o all’ufficiale giudiziario, l’avviso di intimazione al pagamento per la notifica al destinatario. Non è rilevante, invece, la data in cui il destinatario riceve l’atto.

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10 Gennaio 2020 · Paolo Rastelli

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