Cartella esattoriale relativa a dichiarazione congiunta presentata con coniuge oggi divorziato – Posso chiederne la sospensione e fornire il nuovo indirizzo del debitore principale?


Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), dichiarazione dei redditi





Ho ricevuto una cartella di pagamento per Irpef dovuta relativa al 2009: allora feci dichiarazione dei redditi congiunta a nome di colui dal quale ora sono divorziata. A suo tempo, al ricevimento del primo avviso di pagamento girai tutto all’avvocato dell’intestatario della cartella ma evidentemente non ha provveduto al pagamento e ha pensato bene di trasferirsi all’estero. Ora ricevo l’ingiunzione di pagamento. Come posso fare? Posso sospendere la cartella e fornire il nuovo indirizzo del debitore principale?

Secondo la normativa vigente, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto (Cassazione tributaria, 22 agosto 2002 numero 12371). In particolare quelli connessi alla previsione della notifica ad uno solo dei coniugi sia della cartella esattoriale dell’imposta sui redditi, agli accertamenti in rettifica ed alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali.

Per effetto della scelta in questione l’insorgenza della responsabilità solidale della moglie co dichiarante non richiede (fra le altre Cassazione 30 marzo 2007 numero 7906;) che sia notificato anche ad ella l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito.

Inoltre, la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato articolo 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale o divorzio, essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito di un qualsiasi atto inerente la dichiarazione dei redditi congiunta a lui notificato, renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l’atto e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell’avviso di accertamento (Cassazione 20709/2007).

Insomma, morale della favola: per responsabilità solidale con l’ex coniuge, relativamente alla presentazione di dichiarazione dei redditi congiunta, deve pagare la cartella esattoriale. Può impugnarla solo se ha validi motivi per contestare la pretesa nel merito oppure se non le fosse stato notificato l’atto prodromico (in genere l’avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità) come è, invece, avvenuto. Non esiste un debitore principale, ma esistono due condebitori solidali. E lei, purtroppo, è uno dei due.

11 Maggio 2018 · Giorgio Valli


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