Cartella esattoriale per multa non pagata – interessi semestrali del 10%






Ho ricevuto una cartella esattoriale per multa non pagata. A suo tempo non ho contestato il verbale né innanzi al Prefetto, nè mediante ricorso al Giudice di Pace.

Nella cartella esattoriale è indicato un aggravio relativo all”applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

E legittima la richiesta degli interessi per ritardato pagamento in ragione del 10% semestrale così come previsto dall’articolo 27 della legge 689/81.

La cartella esattoriale può essere impugnata e deve essere annullata in quanto è illegittima l’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. E’ possibile procedere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Infatti l’aggravio non è giustificato, né legittimo poiché la norma che il creditore ha ritenuto di poter applicare, attiene, in realtà, ad una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella riguardante l’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione.

L’articolo 27 del C.d.S. prevede, appunto, che l’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Al comma 3 tale articolo, in particolare, stabilisce che salvo quanto previsto dall’art. 26 (relativo al pagamento rateale della sanzione pecuniaria), in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.

Tale procedura, prevista dall’art. 27, si applica quando si procede alla riscossione di somme conseguenti alla emissione della ordinanza ingiunzione, in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto. Solo in tal caso, infatti, in ipotesi di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo ogni semestre. Per contro, il verbale di accertamento indica il solo termine di pagamento in sessanta giorni della misura ridotta.

L’art. 203 del C.d.S. che regola il ricorso al Prefetto aggiunge, sempre in riferimento al comma 3 che qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

In altre parole, secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Il Legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l’ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz’altro applicabile la maggiorazione ex art. 27 comma 6, Legge 689/81) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall’art. 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689.

A ciò si aggiunga che, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, successiva alla entrata in vigore della legge 689/81, se il Legislatore avesse ritenuto di estendere l’applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’art. 27 comma 6 della legge 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell’art. 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione.

L’illegittimità della procedura applicata fa si che un verbale possa trasformarsi da titolo esecutivo a ordinanza-ingiunzione di pagamento e comporta una illegittima duplicazione della sanzione.

Le maggiorazioni introdotte dall’Amministrazione Comunale, costituiscono di fatto una duplicazione di imposizione, – “sanzione sulla sanzione” – principio già tacciato di illegittimità Costituzionale, in numerose sentenze, in quanto contrario agli art. 3 e 53 della Costituzione.

Ed invero, l’art. 203 C.d.S. prevede che il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale, ovvero circa al doppio della sanzione irrogata con il verbale stesso.

Applicare, dunque, l’ulteriore maggiorazione ex art 27, comma VI, Legge 689/81, pari al 20% annuo, sarebbe ingiustificato, oltre che vessatorio.

Anche la Cassazione è intervenuta sulla questione e con sentenza depositata il 16 febbraio 2007 (protocollo 3701) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto, in tale sentenza, che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

Liberamente tratto (ed adattato) da un articolo dell’avv. Massimiliano Venceslai che lo staff di indebitati.it sentitamente ringrazia.

8 Maggio 2012 · Marzia Ciunfrini


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