Cartella esattoriale pagata e recapitata di nuovo – Come chiedere annullamento?


Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), sgravio cartella esattoriale





Dopo aver correttamente pagato una cartella esattoriale, causata da multe non pagate, mi è stata recapitata nuovamente. Avendo conservato la ricevuta di pagamento (insieme al numero di estratto ruolo), come fare per richiedere l’annullamento? Non voglio pagare due volte.

Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella esattoriale o nell’avviso non sia dovuta, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la propria situazione.

E’ possibile chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate-riscossione la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione, se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

E’ sufficiente compilare il modulo allo sportello o sul sito dell’Agenzia entrate-riscossione e spiegare i motivi per cui non si deve pagare.

Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in possesso, ad esempio, come nel suo caso, la ricevuta che attesta il pagamento della cartella esattoriale già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza favorevole.

La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato la cartella esattoriale o altri atti di riscossione.

E’ possibile presentare la domanda allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure on-line con il servizio Sospensione.

In alternativa si può inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella cartella esattoriale, oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia si fa carico di trasmetterla all’ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’ente creditore informa del rigetto della richiesta presentata e comunica all’Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Ad esempio, se si riceve una cartella esattoriale per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece si è in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella esattoriale.

E’ possibile fare ricorso al giudice o andare al comune per chiedere lo sgravio.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito.

Se invece ci si rivolge direttamente all’Agenzia delle entrate-riscossione, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il comune corregga l’errore.

E’ possibile inviare una richiesta di sospensione per volta, allegando per ognuna la documentazione a supporto della domanda.

Si hanno 60 giorni per presentare l’istanza, a pena di decadenza.

I giorni si calcolano da quando Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato la cartella esattoriale o altri atti di riscossione.

La domanda non è ripetibile.

E’ necessario essere in possesso di:

  • cartella esattoriale e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione;
  • documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, ecc);
  • un documento di identità.

Per compilare la richiesta on-line, invece, è necessario:

  • Inserire i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  • inserirei dati del documento di cui si chiede la sospensione (cartella esattoriale, avviso etc.),
  • allegare un documento di riconoscimento e la documentazione che giustifica la richiesta (per esempio la ricevuta di pagamento già avvenuto, un provvedimento di sgravio, una sentenza favorevole etc.);
  • verifica che i dati inseriti siano corretti e invia all’Agenzia la tua richiesta di sospensione.
  • Accedere alla propria area riservata e inviare la richiesta

E’ possibile richiedere la sospensione on-line oppure decidere di inviarla via e-mail agli indirizzi indicati nel modello, con raccomandata a/r oppure andare allo sportello.

Il modulo da compilare è il seguente:

Modello per annullamento o sospensione debito ADER

19 Settembre 2017 · Marzia Ciunfrini


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