Cartella esattoriale mai ricevuta e probabilmente mai correttamente notificata – Accesso agli atti e ritardo nella consegna della copia della relata di notifica


A metà settembre di quest'anno ho effettuato un controllo online della mia situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.





A metà settembre di quest’anno ho effettuato un controllo online della mia situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ho potuto quindi rilevare che nell’elenco era presente una cartella esattoriale che mi sarebbe stata notificata nei primi giorni di settembre. In quel periodo effettivamente non ero a casa ma il condominio è presidiato da portiere il quale è autorizzato alla ricezione degli atti. Ad ogni buon conto, ho immediatamente fatto richiesta di accesso agli atti presso la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di ottenere copia della relazione di notifica. Fino ad oggi non ho ottenuto alcuna risposta, in quanto essendo una notifica recente, l’ufficio non riesce a rilasciare l’atto richiesto in quanto non ancora inserito nel sistema.

Ho ragione di credere che sia accaduto qualcosa di strano perché fino ad ora ho sempre regolarmente ricevuto atti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Posso supporre che l’indirizzo noto a quest’ultima, riportante solo il numero di isolato e di scala, abbia potuto creare qualche problema all’agente notificatore, il quale potrebbe aver apposto una firma in mia vece in luogo di approfondire le indagini volte al reperimento del destinatario (in passato è purtroppo accaduto nella mia zona). Il portiere mi ha confermato di non aver ricevuto alcun atto e ad ogni modo so che in caso di consegna al portiere o ad un familiare, deve seguire un avviso per raccomandata a/r. Lo stesso dicasi in caso di mancato recapito per temporanea assenza, con invito a ritirare l’atto presso la casa comunale.

Poiché i 60 giorni di rito per l’opposizione alla cartella (laddove effettivamente ricevuta) scadono ai primi di novembre e, come detto, a tutt’oggi non ho avuto copia della relazione di notifica, avrei intenzione di impugnare l’estratto di ruolo dinanzi alla competente Commissione Tributaria, magari facendo precedere l’impugnativa da un ricorso in autotutela, sperando di poter paralizzare ogni azione esecutiva/cautelare da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Qualcuno mi ha addirittura consigliato di proporre querela di falso in sede civile, una volta ottenuto copia della relazione di notifica con firma non mia. Cosa mi consigliate di fare?

Cominciamo subito con il precisare che, da tempo, ormai, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982.

In pratica, la notifica via posta si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione all’obbligo, che ha l’esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento.

Inoltre, sempre in caso di cartella esattoriale trasmessa utilizzando il servizio postale e consegnata al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario, la notifica è perfettamente valida senza obbligo di invio di una seconda raccomandata informativa. Analogamente, non c’è bisogno di una raccomandata informativa per rendere noto al destinatario l’inizio di giacenza presso l’ufficio postale in occasione di assenza di tutte le persone (familiari e portiere compreso) abilitate a prendere in consegna l’atto. In tale contesto, infatti, è sufficiente l’avviso di inizio giacenza lasciato nella buchetta condominiale delle lettere.

Così hanno stabilito, ad esempio, i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 25219/2017.

Per il resto è senz’altro valido il consiglio di procedere con un ricorso amministrativo all’Agenzia delle Entrate, purché si tenga conto che i termini di proposizione del ricorso giudiziale non vengono sospesi dall’avvio della procedura in sede amministrativa.

Sotto questo aspetto, inoltre, va considerato che volendo impugnare l’estratto di ruolo, a meno che non siano stati presentati documenti di accesso agli atti firmati e datati, i 60 giorni per eccepire l’omessa notifica degli atti – che decorrono dal momento in cui il contribuente viene a conoscere l’esistenza di carichi debitori prendendo visione dell’estratto di ruolo via web – possono decorrere da una data arbitraria, e, quindi, si può tranquillamente attendere il preventivo rilascio della copia della relata di notifica.

Altrimenti, il termine (60 giorni) per impugnare l’estratto di ruolo decorre dalla data in cui è stato formalmente richiesto l’accesso agli atti: in tale ipotesi il giudice terrà sicuramente conto del ritardo e della scorrettezza della PA nel non aver fornito per tempo la dovuta informazione, qualora solo in sede di giudizio la controparte esibisse la relata di notifica (nella fattispecie la ricevuta di ritorno controfirmata dal consegnatario).

In quella occasione, senza dover necessariamente instaurare un separato contenzioso civile, si potrà incidentalmente eccepire la falsità della firma apposta sulla relata di notifica, oppure contestare l’asserita eventuale assenza del portiere, anche attraverso prove testimoniali, presentando una querela di falso.

La querela di falso può proporsi tanto in via principale (articolo 162 del codice di procedura civile) quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato

Infatti, l’articolo 39 del decreto legislativo 546/1992 (in tema di processo tributario) stabilisce che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

17 Ottobre 2019 · Giorgio Valli

Finalmente l’Agenzia delle Entrate mi ha consegnato oggi la copia della relata di notifica. Orbene, da essa risulta che la consegna della cartella esattoriale non è stata effettuata a causa dell’indirizzo insufficiente e che il messo notificatore ha depositato il plico presso la Casa Comunale. Nella predetta relata si fa menzione di una visura che sarebbe stata effettuata a maggio di quest’anno (il tentativo di notifica risale al 3 settembre scorso) e di “irreperibilità assoluta” per indirizzo insufficiente, privo del numero civico (ma riportante l’isolato e la scala).

L’indirizzo è ben noto all’Amministrazione finanziaria e non solo a quest’ultima, tanto è vero che ho sempre regolarmente ricevuto atti e raccomandate dall’Agenzia delle Entrate, dalla ex Equitalia e da altre amministrazioni. Tale indirizzo risulta nell’anagrafe cittadina, e solo da pochi anni il Comune ha provveduto all’assegnazione dei numeri civici, senza però aggiornare i propri archivi. Ciò, come detto, non ha mai comportato problemi agli abitanti del quartiere per la notifica degli atti.

In buona sostanza il messo notificatore si è basato sulla mera visura che riporta l’indirizzo noto all’AdE per giungere alla conclusione di dichiarare l’irreperibilità assoluta del sottoscritto. Sarebbe bastato chiedere ad uno dei portieri o ai negozianti in zona, per l’esatta individuazione dello stabile, tanto più che la via in cui abito non è particolarmente grande. Di tale indagine non vi è menzione.

Al di là del fatto che la cartella andrebbe impugnata nel merito perché ritengo le somme non dovute (irpef per un periodo in cui io non ho prodotto alcun reddito), vorrei a questo punto impugnare in primis l’estratto di ruolo per irregolare notifica della cartella. Cosa mi consigliate?

Le consigliamo di consultare un tributarista: il ricorso che eccepisce l’omessa notifica della due cartelle esattoriali può essere vantaggioso per il ricorrente solo se sono decorsi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali stesse (o degli avvisi di accertamento esecutivi) inerenti la pretesa azionata.

Altrimenti, si rischia di sanare, con il ricorso, la nullità degli atti non notificati, ed allora bisognerà entrare necessariamente nel merito della pretesa erariale di Agenzia delle Entrate. A quel punto, se non si hanno validi motivi di impugnazione, si rischia di buttar via soldi per parcelle e contributo unificato (ed essere comunque costretti a pagare quanto preteso).

Ormai, ha acceduto ufficialmente agli atti e non può posticipare l’eventuale ricorso, ma deve presentarlo entro i termini di legge, essendo venuto comunque a conoscenza delle pretese erariali.

18 Ottobre 2019 · Annapaola Ferri


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