Cartella esattoriale per mancato pagamento di sanzione amministrativa – Decadenza biennale o prescrizione quinquennale?


Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa





L’articolo 27, comma 1, della legge 689/1981 stabilisce che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’esattore per la riscossione.

Ora, l’articolo 25, lettera c, del dpr 602/1973 specifica che Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Poichè più di tre anni fa mi è stato ingiunto, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, il pagamento della somma di circa cinquemila euro a titolo di sanzione amministrativa per il mancato adempimento all’obbligo di comunicare alla sezione circoscrizionale per l’impiego il nominativo dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e poichè solo in questi giorni, in conseguenza all’omesso pagamento della sanzione ingiunta, mi è stata consegnata la relativa cartella esattoriale, posso ritenere decaduta la pretese in quanto notificata in violazione dei termini previsti dall’articolo 25, lettera c, del dpr 602/1973?

Il ragionamento esposto nel quesito muove dalla constatazione che l’articolo 27 della legge 689/1981 prevede che l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette. Tale rinvio è stato ritenuto riferibile anche all’articolo 25 del decreto del presidente della repubblica (dpr) 602/1973, che onera il concessionario di notificare al debitore iscritto a ruolo la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

A nostro parere, invece, si dovrebbe applicare il termine previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981, secondo la quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è concorde nel ritenere che il principio secondo cui alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’articolo 17 del dpr 602/1973, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’articolo 28 della legge 689/1981.

D’altro canto, l’inapplicabilità della decadenza di cui all’articolo 25 del dpr 602/1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa: tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, mentre analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del codice della strada.

In questi casi, infatti, non vi è una limitata difesa del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare all’agente di riscossione.

Peraltro recentemente, con la sentenza 28529/2018, i giudici della Corte di cassazione hanno enunciato un principio di diritto secondo il quale l’esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza – ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell’art. 27, comma 1, della legge 689/1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall’articolo 25 del dpr 602/1973, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall’articolo 28 della legge 689/1981.

1 Gennaio 2019 · Patrizio Oliva


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