Cartella Equitalia per Tassa Auto del 2010


Bollo auto - tassa automobilistica, bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza





Vorrei qualche delucidazione e consiglio su una cartella esattoriale che ho ricevuto. Si tratta di una tassa automobilistica che a quanto dicono non risulta pagata. Essendo del 2010 non posso dimostrare il contrario né verificare se effettivamente non sia mai stata versata la tassa. So che per legge il bollo auto si prescrive dopo i 3 anni a meno che non si riceva una notifica che resetti il timer del conto alla rovescia della prescrizione. Ora, nella cartella succitata non ci sono riferimenti a precedenti notifiche né io ricordo in effetti di averne mai ricevute. Ho cambiato residenza 3 volte in 3 regioni diverse negli ultimi 6 anni ma ripeto, nella cartella non c’è nessun riferimento a precedenti notifiche.

Le mie domande sono:

1) La cartella esattoriale deve contenere i riferimenti alle precedenti notifiche se queste siano state mai inviate?
2) Se no, come faccio a sapere se abbiano anche solo provato a notificarmi un atto ad un indirizzo vecchio?

Credo di aver letto da qualche parte parte che sulla cartella esattoriale debbano essere riportate i riferimenti alle precedenti notifiche, proprio per il discorso della prescrizione, e che anzi debba essere onere di Equitalia fornire le prove delle avvenute notifiche. In questo caso, se qualcuno mi conferma, la cartella è prescritta!

Prima di ogni ulteriore considerazione dovrà contattare gli uffici, preposti alla riscosssione della tassa automobilistica, della Regione in cui risiedeva nel 2010 e chiedere copia della documentazione afferente le notifiche a lei indirizzate relativamente alla tassa in questione.

Com’è ormai noto a tutti, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Cosi’ dispone l’articolo 5 del decreto legge 953/1982.

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresi’ ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione, mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).

Tuttavia, l’eventuale intervenuta prescrizione della tassa non è automatica, ma va eccepita innanzi al giudice tributario tramite impugnazione della cartella esattoriale.

8 Aprile 2016 · Patrizio Oliva


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