Cartella equitalia per debiti inps dovuti e non pagati


Contributi inps





Recatomi in equitalia per un estratto di ruoli mi ritrovo una cartella che pensavo era stata sgravata per intero per contributi non dovuti.

importo di € 1.120,02
di cui totale tributi €572,38 (cifra errata in quanto il dovuto probabile è di € 344,97)
aggio € 26,62
interessi di mora € 275,52
diritti/spese € 245,50

competenze inps 1997 ruolo 5/12/2000 data di notifica 27/02/2002 (la stessa cartelle richiamata nell’intimazione)

con iscrizione ipoteca legale il 13/07/2004 per l’importo pari al doppio di € 3.925,00
chiedo chiarimenti: l’impiegata mi spiega che precedentemente l’importo della cartella era di €3.925,00 poi in parte sgravato da contributi non dovuti e il restante non rientrati nello sgravio.

richiedo copie di successive intimazioni mi ritrovo questa cartella.

Cartella banca monte paschi di siena intimazione di pagamento:
gentile contribuente le abbiamo notificato il 27/02/2002 la cartella di pagamento numeroo xxxxxxxxxxx per l’ importo di € 3.925,35 (contributi inps competenza 1997)

€ 2846,47 inps
€ 391,80 compenso delle spese al 11/10/2004
€ 687,08 interessi di mora maturati dal 12/10/2004

data (scritta a penna) 14/04/2005 io sotttoscritto……………..( senza nome) ho notificato questa intimazione di pagamento
firma (non leggibile) del notificatore
firma della persona che ha ricevuto l’intimazione………….(senza firma presumo che sia stata messa nella cassetta della posta)

la mie domanda sono queste:

1) è possibile che l’iscrizione dell’ipoteca in data 13/07/2004 avviene prima della notifica (dubbia) dell’atto di intimazione in data 14/04/2005?

2) la data delle competenze anno 1997 e l’iscrizione a ruolo 05/12/2000 prevede la decadenza?

3) data delle competenza 1997 alla data della notifica cartella 27/02/2002 prevede la prescrizione?

4) riguardo all’errore sull’importo rimanente dell’attuale cartella (provato per certo dall’estratto conto inps e da ricevute pagate) posso impugnare l’ipoteca? dopo aver presentato a Equitalia l’istanza di riesame dell’ipoteca in quanto l’importo dovuto è inferiore a € 20.000,00 e respinta (non può trovare accoglimento, poiché risulta iscritta in data 13/07/2004 formalizzata quindi in data antecedente al 02/03/2012, data in cui è stato fissato il limite di 20.000,00 euro per procedere all’ipoteca D.L. n. 16/2012, che ha inserito il comma 1-bis all’art. 77 del D.P.R. n. 602/73 )

Spero di essere stato chiaro

Solo con l’entrata in vigore di due importanti norme a carattere fiscale, il dl 70/2011 (cosiddetto decreto sviluppo) diventato legge 106/2011, e il dl 98/2011 (cosiddetto decreto stabilizzazione) diventato legge 111/2011, è stato sancito l’obbligo del preavviso di iscrizione di ipoteca, con invito al pagamento del debito entro 30 giorni.

Per cui e’ verosimile, e purtroppo legittimo, che l’iscrizione dell’ipoteca sia avvenuta prima della notifica dell’atto di intimazione al pagamento.

Il termine di decadenza per esigere contributi previdenziali dovuti e non versati è quinquennale.

Impossibile impugnare l’ipoteca che è legittima in base a quanto riferitole in Equitalia e che a noi non resta, purtroppo, che confermare.

25 Marzo 2015 · Genny Manfredi


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