Cartella Equitalia contributi Inps del 93


Se il sollecito del 2001 è stato seguito (come è presumibile) da altre comunicazioni, potrebbe non esserci prescrizione della cartella esattoriale.





mia madre ha ricevuto un sollecito da parte di equitalia in riferimento a contributi inps del 93 secondo il sollecito nel 2001 ce stata notifica della cartella, vorrei sapere se sono gia decorsi i termini di prescrizione

Se il sollecito del 2001 è stato seguito (come è presumibile) da altre comunicazioni, potrebbe non esserci prescrizione della cartella esattoriale. La questione può essere chiarita effettuando accesso agli atti in possesso di Equitalia e chiedendo visione di tutte le notifiche indirizzate a sua madre a partire dal 2001 in poi.

Se il sollecito del 2001 è l’ultima comunicazione notificata da Equitalia a sua madre, allora il ricorso è proponibile.

In materia di cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi previdenziali può essere utile riportare l’orientamento del Tribunale di Roma, sezione lavoro, espresso con la recentissima sentenza del 9 febbraio 2012.

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per entrate relative a contributi previdenziali (ed in genere per quelli non tributari) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

  1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’articolo 24, comma 6 , del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
  2. proposizione di opposizione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (articolo 615, comma 1, del codice di procedura civile) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (articolo 615, comma 2 , e articolo 618 bis del codice di procedura civile);
  3. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile, ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (articolo 617, comma 2 del codice di procedura civile) o meno (articolo 617, comma 1 del codice di procedura civile): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (Cassazione, sentenza del 18 novembre 2004, n. 21863).

16 Aprile 2012 · Andrea Ricciardi


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