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Ho letto che le cartelle consegnate per posta raccomandata risultano nulle!
Qualcuno può esprimere il proprio parere in merito?
Si può articolare un ricorso indicando la sentenza di giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano?
Certo che il ricorso si può articolare sulla pronuncia della CTP di Milano. Bisogna però circoscrivere il problema.
Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno.
In sintesi si procede nel modo seguente:
Alla consegna dell’atto al destinatario provvede l’agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
Già nel 2009 c’era stata una pronuncia della CTP di Lecce sull’inesistenza della notifica postale diretta, a cui spesso ricorre Equitalia.
Tutto ruota intorno all’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n.602, che prescrive che la notifica della cartella esattoriale e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermo amministrativo e altro) deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:
I giudici tributari leccesi, tuttavia, non condivisero l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della CTP di Lecce, formulato nel 2009, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe solo un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.
In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
Recentemente la CTP di Milano (49/35/11) è ritornata sulla questione, ribadendo che sono da ritenersi nulle le cartelle se notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
Anche secondo tale pronunce, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.
In base all’articolo 26, comma 1, citato, quindi, la notifica deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.
Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell’art. 26 si limiterebbe a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all’art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
27 Aprile 2012 · Chiara Nicolai
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