Cartella Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) Notificata per compiuta giacenza dopo affissione all’Albo Pretorio – Considerazioni Ulteriori





La presentazione di un ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini di contestazione giudiziale in CTP della cartella esattoriale





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Scrivo in riferimento a questo quesito: il mio caso è un ricorso in autotutela e ho ricevuto risposta dal creditore che afferma irreperibilità assoluta, come se abitassi in un luogo sconosciuto pertanto proverò a ripresentare domanda di autotutela includendo certificato storico di residenza.

Va bene la produzione del certificato storico di residenza: tuttavia, bisogna sapere che la proposizione di un ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini per poter proporre il ricorso giudiziale in CTP; per cui, se la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) al ricorso amministrativo è pervenuta al destinatario dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale contestata, il destinatario della cartella esattoriale non potrà più ricorrere giudizialmente ed il credito portato dalla cartella esattoriale diventerà liquido, certo ed esigibile con azioni esecutive di riscossione coattiva.

Questo per dire che l’integrazione documentale da lei prodotta non verrà nemmeno presa in considerazione nell’ipotesi che il ricorso in CTP non risulti più esperibile.

Bisognerebbe solo confidare nell’onestà intellettuale dei funzionari del Concessionario: ma, francamente, mi sembra che si pretenda troppo!

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18 Marzo 2023 · Loredana Pavolini

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