Causa di forza maggiore e caparra non restituita


Nel caso di scioglimento del contratto per causa di forza maggiore, la caparra versata deve essere restituita ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile





Per un affitto stagionale di una settimana in un BeB (presente anche su booking dot com) ho versato via bonifico la caparra: il giorno prima di partire, per un incendio sovrastante l’area, il proprietario trova altra soluzione a me non gradita.

Al telefono a domanda diretta, risponde che mi rimanda la caparra. Da quel giorno, sono passati 12 gg, ed il proprietario continua (post sollecitazioni) a non pagare.

Cosa fare?

Quali articoli del codice civile far riferimento? L’articolo 1385?

L’articolo 1463 del codice civile stabilisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per causa di forza maggiore (come nella fattispecie) o per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. In altre parole il promittente locatore deve restituire la caparra versata dal promissario conduttore.

Infatti, la caparra genera, a carico della parte che l’ha ricevuta, un’obbligazione condizionale, consistente nel dovere di restituire un ammontare eguale a quello della caparra, se il contratto si scioglie per forza maggiore, per impossi­bilità totale sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, ovvero, se il contratto si scioglie per mutuo consenso. Tanto premesso, considerata l’accessorietà della caparra, nelle ipotesi formulate, il versamento effettuato a titolo di caparra perde la sua causa, diventa indebito e soggetto a restituzione.

Occorre dunque, innanzitutto, notificare alla controparte, con raccomandata AR, una formale comunicazione di diffida a restituire la caparra, già versata e di messa in mora (ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile), concedendo un termine di 15 giorni (come nella norma) e avvertendo che, in caso di persistente inadempimento, verranno adottate le procedure di legge previste per la restituzione coattiva dell’indebito con aggravio di spese legali ed interessi moratori.

10 Agosto 2023 · Annapaola Ferri


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