Canone TV – Quadro della Dichiarazione Sostitutiva errato e pagamenti non dovuti di cui non si può chiedere il rimborso


Canone rai in bolletta - dichiarazione sostitutiva





Ho la residenza da solo nella città A: lì ho l’utenza elettrica residenziale intestata a me e lì non ho nessun televisore da molti anni in quanto non vi abito stabilmente.

Mia moglie ha la residenza da sola nella città B: lì ha l’utenza elettrica residenziale a lei intestata e lì lei ha un televisore.

Nel 2016 ho impostato il pagamento del canone TV solo su mia moglie nella sua residenza nella città B compilando il modulo nel quadro B. Così ho ripetuto anche per gli anni 2017-2018-2019.

Ora mi e’ arrivata una lettera dall’Agenzia delle Entrate nella quale è scritto che dalla dichiarazione da me presentata il soggetto indicato nel quadro B (che sarebbe mia moglie) non risulta far parte del mio nucleo famigliare, anagraficamente inteso.

Pertanto la dichiarazione (così prosegue la lettera dell’Agenzia delle Entrate) è stata annullata e lei decade dai benefici acquisiti.

Intendendo, immagino, che devo pagare il canone TV per la casa A.

Inoltre tale lettera dell’Agenzia delle Entrate, porta sì la data del 21/02/2019, ma non indica l’anno, dei quattro indicati sopra, a cui fa riferimento.

La mia intenzione e ‘quella di scrivere o recarmi alla Agenzia delle Entrate per ribadire, e lo firmo anche, che nella unica mia residenza (A) con utenza elettrica residenziale a me intestata non possiedo televisori (e né sono presenti) già dal 2016 in avanti.

Ritenete che l’Agenzia dlle Entrate mi riconosca con questa motivazione la mia esenzione dal pagamento del canone nella casa A, retroattivamente fino all’anno 2016 compreso?

Va da se’ che dal 1° luglio 2019 invierò il modulo compilando il quadro A.

Purtroppo il quadro B deve essere compilato per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto già versato per una utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di residenza. La norma parla, inequivocabilmente, di componente della stessa famiglia anagrafica e non del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE, laddove moglie e marito fanno parte, per legge, sempre dello stesso nucleo familiare.

Escludo che l’Agenzia delle Entrate possa riconoscere esenzione dal pagamento del canone retroattivamente.

4 Aprile 2019 · Rosaria Proietti


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