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Mia moglie ha ereditato dalla madre una piccola casetta sulla costa abruzzese: la utilizziamo in estate per portare i nostri figli a passare qualche giorno al mare.
Per evitare di pagare le tasse sulla seconda abbiamo adottato il classico espediente del cambio di residenza: infatti la casa è intestata a mia moglie che ha trasferito lì la propria residenza.
Ora mi chiedo, dato che il canone va pagato tramite la bolletta elettrica, dobbiamo pagarlo doppiamente anche per la seconda casa?
So che il canone Rai va sostenuto una sola volta.
In linea generale, nell’ambito della stessa famiglia anagrafica, i soggetti conviventi pagano una sola volta il Canone Rai, anche se sono proprietari di più immobili, se per ognuno di questi vi è un autonomo contratto della luce e se sono presenti più apparecchi televisivi.
Va però distinto il caso in cui, ove vi siano più immobili, il contratto luce non sia intestato al proprietario della prima casa.
In tali fattispecie, la soluzione dipende dalla residenza dei due soggetti: difatti se la residenza è la stessa, il Canone va pagato una sola volta mentre se la residenza è differente il Canone va pagato due volte.
Infatti, se marito e moglie sono ciascuno dei due proprietari di una casa ma hanno mantenuto la residenza comune, il Canone Rai è dovuto solo sull’abitazione principale.
Dunque, l’unico modo che ha per evitare il pagamento del canone Rai sulla seconda casa è di dimostrare che non si possiede, nell’altra abitazione, un apparecchio televisivo.
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia.
In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo:
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.
2 Gennaio 2018 · Gennaro Andele
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