La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione
Prima della riforma del diritto societario (in vigore dal 1° gennaio 2004) non vi era estinzione delle società fino a quando permanevano rapporti giuridici pendenti e l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non valeva a modificare questo regime. In pratica, fino al momento dell'esaurimento dei rapporti pendenti permaneva la legittimazione processuale in capo alla società: i singoli soci non potevano agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne avessero avuto la rappresentanza. Con la riforma del diritto societario la giurisprudenza ha chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva al 1° gennaio 2004. La riforma, infatti, modificando l'articolo 2495 del codice civile, ... [leggi tutto]
Scioglimento società in nome collettivo - I soci sono illimitatamente responsabili sino alla cancellazione dal registro delle imprese
Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. Così hanno statuito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24112/15. ... [leggi tutto]
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti sui debiti tributari
La cancellazione del registro delle imprese delle società di persone ne comporta l'estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività. Alla cancellazione della società di persone dal registro delle imprese segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù dei quale: l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Tuttavia, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, va differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione. Il differimento è limitato al settore tributario e contributivo. In altre parole, ... [leggi tutto]
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