Il problema risiede nel fatto che l’articolo 86 (fermo di beni mobili registrati) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che, dopo la notifica del preavviso, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (nella fattispecie il PRA, ndr), salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
In altre parole la normativa vigente non esclude il fermo amministrativo quando il veicolo sia utilizzato da persone diversamente abili.
Vero è che, con la presentazione del modello F3, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) consente la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo che si dimostri essere utilizzato da persona diversamente abile: ma questa autonoma e volontaria iniziativa di AdER (che riscuote forzosamente tributi di competenza erariale) non vincola e non si estende automaticamente anche alla Geset (che si occupa della riscossione coattiva di tributi e sanzioni amministrative di competenza del Comune di Volla, è un agente della riscossione del Comune di Volla e come tale soggetto alla sola osservanza dell’articolo 86 del DPR 602/1973, così come formulato dal legislatore).
27 Settembre 2022 · Paolo Rastelli