Cancellazione della trascrizione nei pubblici registri immobiliari di una domanda giudiziale

La cancellazione della domanda giudiziale, precedentemente trascritta nei pubblici registri, segue l' accordo tra le parti oppure la sentenza definitiva












Sono proprietario di un immobile cui terzi accese un contenzioso facendo anche iscrivere una domanda giudiziale: la sentenza di primo grado ha dato ragione al sottoscritto. Terzi però è ricorso in appello cui udienza è tra circa un anno. Poiché la sentenza precedente è stata a me positiva è fattibile iniziare ad attivarmi per la cancellazione della domanda giudiziale e conseguente rilascio dell’immobile?

Della questione posta, si occupa in modo chiaro l’articolo 2668 del codice civile, secondo il quale la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, e delle relative annotazioni, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero quando è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

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12 Maggio 2021 · Marzia Ciunfrini