Cancellazione della trascrizione di una Domanda Giudiziale

La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue con il consenso della controparte oppure in seguito a sentenza passata in giudicato












Si è concluso un contenzioso acceso dalla controparte cui riteneva diritti su dei miei immobili, in precedenza posti in promessa di compravendita con un loro parente, in seguito deceduto. Con la promessa di compravendita aveva versato anche la caparra. Venne fatta regolare raccomandata agli eredi affinché completassero l’impegno del defunto; ma non intesero aderire alla richiesta né vollero accettare la restituzione della caparra. Sicché, avendo sempre il terreno in mia disponibilità stavo valutando altre richieste di compravendita più vantaggiose. Dopo qualche mese però mi venne notificata un atto di ingiunzione con la motivazione di presentarmi presso il notaio indicato nell’atto ovvero presso il Tribunale civile alla data indicata se non aderito alla stipula. Saltato il notaio cominciai l’iter del contenzioso che si è concluso con questa sentenza che cito: “P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede”: -“Rigetta le domande spiegate da (la controparte estranea alla promessa di compravendita)”; -“Rigetta le domande spiegate da (il sottoscritto che nella difensiva aveva chiesto il trattenimento della caparra per danni)”; -“Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da (eredi del defunto cui inizialmente non avevano aderito poi inseriti)”; -“Compensa le spese di lite tra le parti”. Con questa sentenza stavo per concludere la compravendita con un terzi; presso il notaio è emerso che i parenti (non gli eredi) avevano iscritto una “Domanda Giudiziale” e pertanto non era possibile rogitare. Nel frattempo il legale che ha seguito il contenzioso si è recato fuori Italia ed è rimasto un sostituto che non ha mai seguito la pratica. Ora, alla luce di questo e della spiegata sentenza, vorrei porre un ulteriore quesito: “è possibile agire direttamente a richiedere al giudice la cancellazione d’ufficio della Domanda Giudiziale per poter effettuare la compravendita?” Ringrazio dell’eventuale risposta.

L’articolo 2668 del Codice Civile stabilisce che la cancellazione della trascrizione) delle domande giudiziali, delle relative annotazioni, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

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25 Marzo 2023 · Michelozzo Marra