Dati negativi relativi ai crediti insoddisfatti da debitori inadempienti – Quale importo da regolare per l’oscuramento se parte del debito originario è stato portato a perdita dal creditore?

Il debitore inadempiente dovrà rispondere dell’intero credito insoddisfatto, indipendentemente da quanto indicato a perdita nel record censito












Un intermediario ha riportato a perdita, in CRIF, una parte del debito originario: posso pagare il debito residuo (non portato a perdita) e chiudere la posizione debitoria censita?

Riteniamo che chi ha posto il quesito abbia inteso riferirsi alla Centrale Rischi (CR) pubblica della Banca d’Italia, piuttosto che alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) che è un SIC (Sistema di Informazione Creditizia) privato: in ogni caso il debitore inadempiente censito dovrà comunque rispondere dell’intero credito insoddisfatto, indipendentemente da quanto indicato a perdita nel record di segnalazione.

E’ in CR Bankitalia, infatti, che l’intermediario può lasciare in sofferenza un importo pari o superiore a 250 euro (postando il resto del debito originario a perdita) e, quindi, rinnovare la segnalazione mensile a tempo indeterminato.

Al limite, il debitore inadempiente censito potrà raggiungere un accordo a saldo stralcio con il creditore, concordando un importo, per la chiusura del contenzioso, pari al debito originario al netto di quanto portato a perdita in bilancio dal creditore, ma l’oscuramento della segnalazione prima del termine ultimo previsto dalla normativa vigente verrà effettuato solo a seguito di un accordo fra creditore e debitore sul rimborso del credito insoddisfatto originariamente censito.

[ ... leggi tutto » ]

11 Maggio 2023 · Ornella De Bellis