Ho contratto un finanziamento per 36 rate, con inizio il 04/11/2008, ho pagato per 30 rate e poi non sono riuscito ad estinguere il debito. Fatta visura in crif mi ritrovo Data inizio: 04/11/2008 Data fine: 15/12/2014 Numero totale rate: 36 MENSILI Importo rata mensilizzata: 247 Mi chiedo ma nel 2014 non sono già trascorsi 36 mesi per ottenere la cancellazione? Mi ricordo, però, che a giugno 2014 sono stato contattato dal recupero crediti proponendomi un saldo e stralcio, mi inviarono via email il contratto da firmare con le rate da pagare e rispedire. Ma in realtà non ho mai firmato e spedito quel contratto. Può essere che in Crif sono stati aggiornati i dati riguardo il saldo e stralcio? E quindi mi ritrovo il 2014 come fine? Ma è legale iscrivere una persona in Crif anche se il contratto del saldo e stralcio non è mai stato firmato? Si può chiedere l'aggiornamento in modo che risulti ...
Segnalazione crif per rate di finanziamento non pagate
Nel 2006 ho fatto da garante a mia madre per ottenere il mutuo per l'acquisto di una casa: nel 2010 ho fatto di nuovo da garante sempre a mia madre per un prestito. Dal 2012 in poi senza che io sapessi nulla mia madre ritardava i pagamenti del mutuo e addirittura non pagava quelli del finanziamento. Ho scoperto di essere segnalato al crif quando mi sono sposato e con mia moglie dovevo comprare casa e ci hanno rifiutato il mutuo. Premetto che anche se sono arrivate comunicazioni per i ritardi dei pagamenti mia madre mi ha tenuto sempre nascosto tutto. Ad oggi sto cercando ancora di regolarizzare i conti ma mia madre non avendomi mai detto la verità ha continuato a non essere puntuale nei pagamenti. Dopo ricerche finalmente mi ha spiegato la situazione ed è che sta pagando delle cambiali per il finanziamento e da agosto del 2015 risultano ...
Un credito derivante dal mancato pagamento di una carta revolving è stato ceduto dalla società titolare di detto credito ad altra società che pertanto ha inviato una richiesta di pagamento. Ho letto che nella maggior parte dei casi i crediti insoluti vengono ceduti non per il loro valore nominale ma per importi forfetari e comunque assai inferiori alla somma originaria. Tutto questo senza che il debitore ceduto venga edotto in ordine al reale importo oggetto della cessione. In caso di azione giudiziaria (decreto ingiuntivo) la società cessionaria agisce per l'intero credito e non per la somma effettivamente pagata per la cessione. Mi chiedo allora quali siano i mezzi per il debitore per contestare la pretesa (non l'esistenza del credito ovviamente) ovvero se è suo diritto, anche dinanzi al Giudice, chiedere che quest'ultimo imponga alla cessionaria di esibire i documenti relativi all'acquisto del credito e soprattutto al suo effettivo ammontare. ...