Nucleo familiare di genitori non sposati con residenze diverse per l’accesso della loro figlia ai benefici previsti per i minori


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE





Io ed il mio compagno abbiamo due residenze diverse in Comuni diversi, non siamo sposati, io ho il domicilio presso la residenza del mio compagno e la residenza ancora con i miei genitori.

Tra poco diventeremo genitori ed entrambi riconosceremo la nostra futura figlia. Sono a conoscenza che per legge (articolo 7 DPR 223 del 30/05/1989) la residenza di nostra figlia al momento della registrazione dell’atto di nascita in anagrafe coinciderà con la mia; però la dimora abituale/residenza di nostra figlia non sarà quella stabilita dalla legge (cioè quella della madre), ma sarà la residenza del padre. E’ possibile per noi genitori non sposati e non conviventi effettuare una dichiarazione di comune accordo, nei giorni successivi alla nascita, in cui dichiariamo che l’indirizzo di residenza della nostra figlia non è più quella registrata (per legge) in anagrafe all’atto di nascita, ma è quella in cui risiede il padre? In quanto poi la bambina avrà necessità dei servizi sanitari (pediatra) e strutture educative (asilo nido, asilo infanzia) nel territorio comunale relativo alla residenza paterna.

Se poi sarà possibile spostare la residenza di nostra figlia con il padre, ai fini ISEE/ICEF per richiesta bonus bebé, agevolazioni asilo nido eccetera, il nucleo famigliare come sarà composto? Perché il CAAF mi ha detto che le richieste dovranno essere fatte dal genitore residente con il minore (quindi dal padre) e che poi il nucleo familiare sarà composto dal padre, nostra figlia e da me (genitore non residente), e di conseguenza i redditi saranno quelli miei e del mio compagno, senza prendere in considerazione i redditi/patrimoni dei miei genitori con i quali “condivido” la residenza.

Il possibile cambio di residenza della bambina presso il padre potrebbe comportare conseguenze non prevedibili: la residenza comune di padre e figlia, infatti, presuppone la convivenza fra padre e figlia: se il padre lavora, sarebbe difficile spiegare ai servizi sociali, eventualmente allertati dagli uffici anagrafici, come la bimba possa essere seguita, restando da sola durante i turni lavorativi e di spostamento del genitore, in assenza della madre o di altri familiari conviventi con il padre.

Si tratta, dunque, di una soluzione da escludere: ma, ammesso si volesse correre il rischio di un affidamento della minore ai servizi sociali o a un soggetto terzo, il nucleo familiare per accedere ai benefici ISEE nella situazione anagrafica venutasi a determinare (padre e figlia nello stesso stato di famiglia), sarebbe composto dalla bambina, dal padre e dalla madre, come le ha già correttamente riferito il CAAF da lei interpellato.

6 Dicembre 2018 · Annapaola Ferri


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