Cambio residenza e richiesta reddito cittadinanza – Posso presentare la DSU/ISEE prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data di richiesta del trasferimento?






Ho 30 anni e sino a qualche settimana fa vivevo con i miei genitori, mentre ora mi sono trasferita: ho da qualche giorno inviato la modulistica al comune per richiedere il passaggio di residenza, ma perché l’iter risulti completamente concluso (con gli accertamenti) ci vogliono 45 giorni. Posso già fare domanda per il reddito di cittadinanza oppure dovrò prima aspettare l’esito definitivo della richiesta del cambio residenza? Grazie

L’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 223/1989 stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe, entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

Il successivo articolo 18 bis della citata normativa, aggiunge, tuttavia, che l’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza e dalla polizia municipale del Comune in cui viene trasferita la residenza, non invia all’interessato una dettagliata comunicazione di diniego (articolo 10-bis della legge 241/1990), quanto dichiarato si considera conforme (cosiddetto silenzio assenso) alla situazione di fatto in essere alla data della presentazione dell’istanza relativa al trasferimento di residenza.

Ora, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), propedeutico ad ottenere il reddito di cittadinanza nonché a determinare l’importo del beneficio, richiede di indicare, fra l’altro, essendo consapevoli delle conseguenze penali e civili che potrebbero derivare da una dichiarazione mendace, la composizione del nucleo familiare del richiedente il beneficio.

Si capisce bene, allora, come, un eventuale diniego al cambio di residenza, recapitato al richiedente prima dello scadere dei 45 giorni previsti dalla normativa per il silenzio assenso, potrebbe rendere mendaci le dichiarazioni sottoscritte. Insomma, prudenza vuole che la DSU/ISEE per il RDC venga presentata quando siano trascorsi i 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di trasferimento della residenza anagrafica.

Ricordiamo, infatti, a chi ci scrive che, prima di inoltrare domanda per il Reddito di Cittadinanza, bisogna presentare una DSU per il calcolo dell’ISEE.

16 Ottobre 2020 · Michelozzo Marra


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