Cambio di operatore telefonico con penali di recesso troppo alte? – L’Agcom dice basta


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Per aver deciso di cambiare operatore a casa (telefonia fissa e adsl), sono ancora in attesa dell’aggancio del nuovo fornitore: inoltre, ho in essere un contenzioso con la vecchia compagnia poiché mi ha chiesto penali di recesso anticipato fuori del normale.

Ma è possibile che nel 2018 ancora si vada avanti così?

Quando cambierà qualcosa?

Sono moltissimi i consumatori che ogni mese lamentano condizioni al limite del legale per poter cambiare operatore di telefonia fissa e internet nella propria abitazione: si va da costi di recesso esorbitanti fino a tempi di disattivazioni estenuanti.

Così, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso di mettere un freno a questa fastidiosa pratica.

L’Agcom ha infatti approvato le nuove Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione, con delibera 487/18/CONS, che dovranno rispettare operatori di telecomunicazioni e di reti televisive.

Le linee guida fanno riferimento solo al caso in cui si passa a nuovo operatore o si recede dal contratto liberamente, e non a causa di variazioni unilaterali da parte della compagnia (per cui la legge prevede la libertà di interrompere il rapporto di clientela senza alcun costo o penale).

L’Autorità, dando attuazione alle novità normative introdotte dalla Legge Concorrenza, ha chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto.

Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente, che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda, ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale.

L’Agcom ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto.

Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione.

L’Agcom vuole porre un freno così alla pratica più volte contestata dai consumatori, di richiedere la restituzione integrale degli sconti goduti, che non di rado arriva anche a cifre a doppio zero (sconto attivazione, intervento tecnico, modem): gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura inferiore a quella attuale.

Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue, relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale, è il caso dello smartphone o del modem offerto a rate, o pagarle in un’unica soluzione.

Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori, etc.) non potrà eccedere i ventiquattro mesi.

In linea con quanto stabilito dalla legge concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

5 Novembre 2018 · Gennaro Andele


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