Risanamento economico






Purtroppo la mia situazione attuale è dovuta ad un sovraindebitamento elevato che mi costringe a scegliere tra mantenere la famiglia o mantenere i dipendenti delle finanziarie. Il totale mensile di rate ammonta a 1450 euro, più affitto, spesa, benzina, etc.

Dopo un anno di sforzi nel cercare di non crollare economicamente, mi ritrovo a non poter più pagare metà dei miei finanziamenti, fino ad un mio futuro risanamento economico, che possa permettermi di trattare uno stralcio.

Per un periodo ancora imprecisato, dovrò rinunciare al pagamento di 2 finanziarie per un totale di 610 euro che mi permetterebbero di dormire in caso di imprevisti e raccimolare un piccolo fondo al fine di poter puntare su un debito a stralcio(continuerei a pagare i restanti 840 euro IN QUANTO MIO SUOCERO E UN AMICO SONO GARANTI, e potendo scegliere preferisco non rovinare i loro sonni tranquilli)

La mia domanda è:

Essendo in affitto, vorrei tutelare i beni in casa che principalmente appartengono alla mia compagna, a parte una scrivania e un armadio.

Ho compreso che serve un comodato d’uso registrato all’ufficio delle entrate, ma non ho capito se tale scrittura è impugnabile o meno, ovvero se serve e fino a che punto serve.

Ho letto che per evitare il pignoramento dei mobili potrei spostare la residenza da un amico o simile, e nulla mi impedirebbe il “domicilio” dalla mia compagna. Così facendo non pignorerebbero i beni del mio amico?

Per di più è possibile che rimanga attivo il contratto di affitto a nome mio e della mia ragazza e io acquisisco una residenza in un’altro luogo?

La CUCINA ed i BAGNI sono segnati nel contratto di affitto come appartenenti al proprietario di casa con relative foto, ma l’avvocato mi ha detto che le firme del contratto (regolarissimo) non sono state notificate o registrate e quindi non ha nessun valore, ma sinceramente mi sembra assurdo, e per di più un’altro avvocato mi ha detto invece l’opposto. Chi ha ragione? Non vorrei “scomodare” il proprietario di casa.

Ultimissima domanda:In caso di azione di pignoramento, anche se negativa nel caso che riesco a tutelare i mobili, etc. se la mia compagna compra qualcosa di nuovo non iscritta nell’elenco della scrittura privata, dovrebbe tutelare eventuali beni futuri con scontrini e fatture. Ma lo scontrino non riporta il nome del proprietario a differenza della fattura. Dovrebbe quindi fare una nuova registrazione all’ufficio delle entrate di ogni nuovo acquisto a suo nome? (Esempio:Compra un nuovo mobile ma con scontrino classico)
Scusate la puntigliosità, ma non sono pratico nel campo.


Per un periodo ancora imprecisato, dovrò rinunciare al pagamento di 2 finanziarie per un totale di 610 euro che mi permetterebbero di dormire in caso di imprevisti e raccimolare un piccolo fondo al fine di poter puntare su un debito a stralcio(continuerei a pagare i restanti 840 euro IN QUANTO MIO SUOCERO E UN AMICO SONO GARANTI, e potendo scegliere preferisco non rovinare i loro sonni tranquilli)

Uno a zero per lei. Ma, come attenuante, posso eccepire il fatto che lei, avendo scritto tante cose, poteva inserire anche l’informazione sui due garanti.

Continuo invece a ritenere improbabile un pignoramento presso la casa del debitore, se il debitore è persona non eccessivamente facoltosa, amante d’arte o di antiquariato.

Poichè mi ci tira per i capelli, se dovessi scommettere, punterei sul parere di chi afferma essere sufficiente il contratto d’affitto registrato con foto dei mobili di cucina e bagno, anche senza firme autenticate. A meno che il proprietario non disconosca la sua firma dopo il pignoramento. Il che mi sembra inverosimile ed illogico.

Lei chiede: Basta? Basterà fino a quando il primo giudice chiamato a decidere riterrà che non basti. Ed eventualmente fino a quando la Cassazione non gli darà ragione.

Per scontrini e fatture: quando al bene è accompagnata una garanzia, è sufficiente lo scontrino spillato sul certificato. Altrimenti, nel caso di mobili, è opportuna una fattura nominativa con dettaglio degli articoli acquistati.

Infine il cambio di residenza. Volendo fare le cose per benino, e sempre premesso che ragioniamo nello scenario improbabile di un pignoramento presso il luogo in cui vive il debitore, l’ospite può richiedere una perizia tecnica da asseverare in Tribunale sullo stato dei luoghi (quindi dettaglio dei beni presenti) in data anteriore al trasferimento del debitore.

27 Dicembre 2011 · Piero Ciottoli


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