Cambierò lavoro – Cesserà il pignoramento dello stipendio in corso?

Il creditore notificherà al nuovo datore di lavoro il decreto di assegnazione giudiziale e la trattenuta stipendiale verrà nuovamente applicata al debitore


DOMANDA

Ho lo stipendio pignorato e cambierò lavoro a breve: mi verrà pignorato il quinto del trattamento di fine rapporto, mi verrà pignorato anche il nuovo stipendio? Dovrà essere fatta una nuova azione da parte del creditore?


RISPOSTA

Al debitore inadempiente dimissionario, oggetto di azione esecutiva di pignoramento verso terzi (nella fattispecie pignoramento dello stipendio), verrà innanzitutto trattenuto il quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato presso il vecchio datore di lavoro: se residuerà ancora un importo dovuto al creditore insoddisfatto, quest’ultimo notificherà al nuovo datore di lavoro il decreto di assegnazione ottenuto dal giudice in occasione del precedente pignoramento della busta paga ed otterrà così, nuovamente, il 20% della retribuzione netta mensile del proprio debitore dimissionario fino a soddisfacimento del credito azionato.


5 Febbraio 2021 - Annapaola Ferri

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