Cambiali – prescizione interrotta solo nei riguardi degli avallanti

Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti












Ho delle cambiali emesse da una società fallita e avallate da due soggetti: la prescrizione è stata interrotta solo nei confronti dei due avvallanti e non nei confronti della società in quanto ritenuta non in grado di soddisfare il credito.

Mi insinuano il dubbio che la prescrizione andava interrotta anche nei confronti della società pena l’estinzione del diritto di credito anche nei confronti degli avallanti.

L’articolo 37 del Regio Decreto 1669/1933 dispone che l’avallante e’ obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo e’ stato dato: la sua obbligazione e’ valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

Ancora, l’articolo 54 della norma già citata precisa che il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non é tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.

Dunque, al momento dell’inadempimento della cambiale, l’avallante diventa debitore del portatore e può essere chiamato successivamente a risponderne indipendentemente dalle vicende che possano aver interessato il traente.

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10 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic