Cambiali protestate che servivano a rimborsare un precedente debito


Non abbiamo la somma per pagare l'ammontare delle cambiali, ho altre pendenze sullo stipendio e mia figlia ha il contratto a termine.





Non abbiamo la somma per pagare l’ammontare delle cambiali, ho altre pendenze sullo stipendio e mia figlia ha il contratto a termine. Volevo precisare che lei non ha avvallato le cambiali, ma solo fatto garante del prestito intestato al padre nel 2005 queste cambiali sono state iscritte al registro protesti nel 2009 e 2008 e una parte sono state annullate. Il signore in questione le ha acquistate dalla finanziaria ora chiedo non riuscendo a pagare dobbiamo continuare a farci fare pressione? Vorrei capire come possiamo tutelarci visto che non riesco a estinguere il debito.

Sua figlia non ha avallato le cambiali, ma le cambiali sono state firmate per rimborsare il mancato pagamento del credito per cui sua figlia è garante.

In questo caso, tuttavia, non essendo state avallate le cambiali, per il pignoramento eventuale dello stipendio di sua figlia, il creditore dovrà chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, cercando di dimostrare la correlazione esistente fra le cambiali firmate dal genitore ed il debito pregresso, di cui la figlia è garante. Meglio così, allora.

Ciò detto, abbiamo più volte scritto che il creditore non può chiamare o presentarsi a casa del debitore, se non è stato autorizzato dal debitore stesso. Non può assolutamente rivolgersi al datore di lavoro per informarlo delle somme dovute da un dipendente, sia esso debitore principale o garante. Non può scrivere al debitore, se non per inoltrargli la comunicazione di messa in mora, o per notificargli un decreto ingiuntivo o un precetto a carico.

In pratica il creditore, una volta che il debitore abbia dichiarato, per iscritto o verbalmente, di non potere o non volere assolvere i propri obblighi, può rivolgersi solo al giudice, per ottenere un decreto ingiuntivo, oppure all’ufficiale giudiziario direttamente, se è in possesso di cambiali firmate dal debitore e oggetto di protesto.

Il debitore che intende reagire a pratiche persecutorie perpretrate dal creditore può segnalare la circostanza al Garante della privacy, per quanto attiene gli aspetti di lesione della privacy e della dignità. E all’Autorità giudiziaria, presentando esposto/denuncia per stalking al commissariato di zona della Polizia di Stato.

24 Gennaio 2014 · Simone di Saintjust


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