Cambiale senza spese e senza protesto – Cosa vuol dire?


Con la clausola senza spese e senza protesto sulla cambiale il debitore inadempiente dispensa il creditore dall’avviare la procedura di protesto





Ho una situazione debitoria alquanto problematica, in quanto a seguito della chiusura della mia società, non ho più pagato il mutuo e ho perso il mio appartamento all’asta. Ora ho ancora debiti con altre banche per fidi non rientrati, con Equitalia e con la Link Finanziaria che ha acquisito i crediti Santander. Con loro ho una cambiale di 250 euro/mese che da quando pago a loro e non più alla Santander presenta sul davanti un timbro con il loro logo e la scritta “NON PROTESTABILE – SENZA SPESE”. Che significa?

L’impiegato di banca mi dice che in caso di mancato pagamento non andrei sul bollettino protesti (mi manca solo quello), ma non sa dirmi altro.

Ora sono in affitto ed il contratto è intestato ad una srl che ho aperto e la residenza l’ho lasciata nella vecchia casa andata all’asta e non ho intenzione di spostarla.

Del passato non vorrei più sapere nulla anche perchè l’appartamento è stato venduto ad un terzo del suo valore e a me non è rimasto nulla. Sapreste gentilmente dirmi a cosa andrei incontro? Grazie ancora

La cambiale non pagata, anche non protestata, costituisce titolo esecutivo nei riguardi di chi l’ha emessa per avviare, nei confronti del debitore inadempiente, un’azione esecutiva diretta. Con il protesto, si garantisce al creditore la possibilità di agire con un’azione esecutiva, detta di regresso, anche nei confronti di eventuali giranti o garanti.

Ora, Santander ha ceduto a Link il credito che vantava nei suoi confronti e Link ha ottenuto direttamente da lei delle cambiali. In caso di mancato pagamento delle cambiali da lei emesse (e dal momento che non esistono soggetti che abbiano garantito per il debitore), con la clausola senza spese e senza protesto apposta sul titolo, Link Finanziaria dispensa la banca dall’avviare la procedura di protesto della cambiale, evitando che, in caso di inadempimento, qualche impiegato zelante mandi in protesto la cambiale, costringendo così il creditore a subire una duplice beffa: il mancato pagamento della cambiale e l’obbligo di dover corrispondere la parcella al notaio (presumibilmente amico dell’impiegato di banca) per una procedura di protesto che, nella situazione descritta, servirebbe praticamente a niente. Per contro, il creditore non potrà girare la cambiale dal momento che i giranti, senza protesto, non potrebbero agire nei confronti del debitore.

11 Ottobre 2017 · Simonetta Folliero


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