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Cambiale con una mia firma falsa, cosa succede? Debbo pagare lo stesso?.
Per incassare la cambiale impagata, tramite riscossione coattiva (pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore), il creditore dovrà notificare un atto di precetto. In sede di opposizione a precetto, con citazione davanti al giudice competente per materia e per territorio, ex articolo 615 del codice di procedura civile, il debitore potrà eccepire la firma apocrifa apposta alla cambiale, disconoscendola: il giudice sospenderà l’efficacia esecutiva del titolo e deciderà se accogliere la contestazione del debitore, anche con la nomina di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) che esaminerà la firma per effettuare una perizia calligrafica qualora la falsificazione non risulti evidente a colpo d’occhio (icto oculi).
Magari, prima che ciò accada può inviare al creditore una comunicazione A/R in cui lo mette al corrente del disconoscimento delle firma e dell’opposizione che esperirà ad ogni eventuale azione esecutiva venisse avviata sulla base della cambiale apocrifa non onorata.
Se, tuttavia, l’obiettivo è anche, e soprattutto, evitare, per quanto possibile, la permanenza del suo nominativo nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) non ha altra soluzione se non quella di affidarsi ad un avvocato per sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e presentare un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.
22 Dicembre 2018 · Chiara Nicolai