Io verso assegno di mantenimento al coniuge separato e temo che subirò pignoramento in busta paga per un prestito non rimborsato » Se subissi pignoramento per credito alimentare prima del pignoramento per credito ordinario salverei qualcosa della mia retribuzione mensile?


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Nei giorni scorsi ho ricevuto decreto ingiuntivo da una finanziaria: sicuramente faranno il pignoramento, però la mia busta paga è composta da varie voci per esempio stipendio tabellare, indennità varie, assegni famigliari. Va tutto calcolato nella quota del quinto pignorabile oppure l’ufficio stipendio comunicherà solo lo stipendio tabellare con le varie trattenute irpef e addizionali comunali e regionali? Visto che sono separato dal 2012 e verso 800 € per assegni di mantenimento conviene far fare pignoramento da mia moglie per abbassare ulteriormente l’importo pignorabile?

Il codice di procedura civile non esclude la pignorabilità di indennità relative al rapporto di lavoro: comunque, il datore di lavoro è chiamato a riferire sulla struttura della busta paga e sugli importi relativi alle varie voci. Sarà poi il giudice adito dal creditore ad individuare la quota percentuale di prelievo da applicare (il 20% per uno stipendio su cui non insistono altri pignoramenti concorrenti, nè la cessione del quinto) e la parte dello stipendio su cui tale quota deve essere applicata.

L’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Pertanto, ad esclusione degli oneri fiscali e contributivi, nonché degli assegni familiari, tutta la busta paga è pignorabile.

Il sollievo (si fa per dire) che potrebbe derivare alla busta paga da un pignoramento dello stipendio azionato dal coniuge beneficiario per inadempimento del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, è finalizzato a fare in modo che la somma delle quote prelevate da tutti i pignoramenti concorrenti sullo stesso stipendio e da quella eventualmente ceduta (nella fattispecie, tuttavia, non c’è cessione del quinto) non eccedano il 50% della retribuzione percepita dal debitore, al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge.

Procediamo con un esempio ed una premessa. La premessa: la quota mensile assegnata al creditore alimentare procedente (il coniuge separato beneficiario dell’assegno dovuto dal coniuge obbligato) è decisa dal Presidente del Tribunale e potrebbe anche eccedere il 20% dello stipendio (limite massimo, invece per il rimborso coattivo di crediti ordinati ed esattoriali) anche se non può eccedere quanto assegnato dal giudice della separazione (gli 800 euro per capirci). Ora, e passiamo all’esempio, qualora il giudice assegnasse al coniuge procedente (creditore alimentare) una quota del 35% dello stipendio del coniuge obbligato, quello che si risparmierebbe è il 5% di quanto potrà essere assegnato al creditore ordinario.

Magari, se ci fosse stata una pregressa cessione del quinto dello stipendio, cioè del 20% dello stipendio, il coniuge separato avrebbe potuto spuntare al massimo il 30% della busta paga ed il creditore ordinario intervenuto successivamente (la finanziaria) sarebbe rimasto a bocca asciutta.

Purtroppo, però, la cessione del quinto non c’è e nessuno può prevedere quali possano essere i tempi tecnici necessari a perfezionarla prima del pignoramento per crediti ordinari. Inoltre, non è detto che il giudice assegni al creditore alimentare procedente (la moglie separata legalmente) il 30% della busta paga, in modo da rendere incapiente l’azione esecutiva di pignoramento dello stipendio avviata dalla finanziaria.

E questo è tutto il meccanismo: in pratica è molto rischioso fare i conti senza l’oste (ovvero il giudice), nè è possibile preventivare i tempi di perfezionamento di una cessione del quinto e di un pignoramento per crediti alimentari rispetto a quelli necessari alla finanziaria per procedere al pignoramento dello stipendio per crediti ordinari.

7 Novembre 2018 · Patrizio Oliva


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