Richiesta di bonus bebè – Quale nucleo familiare indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)?


Il padre naturale viene considerato come facente parte del nucleo familiare della madre e del bambino.





Sono in attesa di un figlio e volevo avere un’informazione riguardo il calcolo dell’ISEE per la richiesta del Bonus Bebè che deve essere inferiore a 25000 euro. Io non lavoro e sono residente unicamente con mia madre, mentre il mio compagno è residente unicamente con sua madre e lavora. Volevo capire in questo caso quale sia l’ISEE che devo presentare per poter fare la richiesta di questo bonus. Se la somma dell’ISEE del mio nucleo familiare (me e mia madre) e quello del nucleo familiare del mio compagno (quindi lui e sua madre).

Il padre naturale viene considerato come facente parte del nucleo familiare della madre e del bambino. Nel caso specifico è esclusa l’appartenenza della madre del suo compagno dal nucleo familiare del bambino, mentre vi sarà inclusa la nonna materna.

Quanto sopra a meno che il padre che riconoscerà il nascituro non sia già coniugato o abbia già altri figli.

In base all’articolo 7 del DPCM 159/2013, infatti, ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  1. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. quando con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. quando sussiste esclusione dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici;

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b), l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

19 Maggio 2017 · Lilla De Angelis


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