Il padre naturale viene considerato come facente parte del nucleo familiare della madre e del bambino. Nel caso specifico è esclusa l’appartenenza della madre del suo compagno dal nucleo familiare del bambino, mentre vi sarà inclusa la nonna materna.
Quanto sopra a meno che il padre che riconoscerà il nascituro non sia già coniugato o abbia già altri figli.
In base all’articolo 7 del DPCM 159/2013, infatti, ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- quando con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici;
Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b), l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
19 Maggio 2017 · Lilla De Angelis