Calcolo interessi su pignoramento dello stipendio e successivo provvedimento di assegnazione somme prelevate dalla busta paga e accantonate


Calcolo interessi moratori su pignoramento, pignoramento stipendio, selezione - pignoramento stipendio e pensione





Decreto ingiuntivo Febbraio 2013, pignoramento del quinto dello stipendio a novembre 2014 e ordinanza Assegnazione somme Febbraio 2015: Il datore di Lavoro (ASL) trattiene mensilmente il quinto per tre anni, e poi alla fine lo versa, nel 2018, in unica soluzione al creditore. Il creditore calcola gli interessi fino alla data in cui riceve il danaro, e chiaramente la cifra è importante, ma io ho pagato e per me gli interessi vanno fatti a “scalare”, dato che io mensilmente perdevo l’importo della rata, giusto?

Tre domande: 1) è vero che il calcolo degli interessi va fatto fino al “soddisfo” è cioè fino alla Ordinanza di Assegnazione Somme?; 2) E’ legale il comportamento della ASL, che mi ha portato un enorme danno, o è configurabile l’appropriazione Indebita (Art. 646 CP) dato che la ASL si è arricchita illecitamente trattenendo le mie somme nei suoi depositi? 3) E’ legale che venga applicato il tasso del 14,5%, così come indicato nel Decreto Ingiuntivo (2013), o è usura?

Dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto di pignoramento, il datore di lavoro è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (articolo 546 del codice di procedura civile).

Quindi, nessun illecito arricchimento può essere contestato al datore di lavoro che trattiene i prelievi operati sulla busta paga del dipendente debitore, per gli interessi eventualmente maturati nel tempo intercorrente fra la data di notifica del pignoramento verso terzi a quella di assegnazione disposta dal giudice.

Per quanto attiene il tasso di interesse indicato nel decreto ingiuntivo come applicabile all’importo accertato a debito, la sede naturale di contestazione sarebbe stata quella di opposizione al decreto ingiuntivo che l’ingiunto avrebbe dovuto esperire entro 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

Per quanto riguarda, infine, la presunta illegalità del tasso di interesse applicato in corso di pignoramento, secondo la sentenza 24675/2017 della Corte di cassazione a sezioni unite, va negata la configurabilità dell’usura sopravvenuta dal momento che è priva di qualsiasi fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, non opposto dalla controparte) alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge 108/1996 (disposizioni in materia di usura), superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

20 Giugno 2019 · Marzia Ciunfrini

Decreto ingiuntivo Febbraio 2013, pignoramento del quinto dello stipendio a novembre 2014 e Ordinanza Assegnazione somme Febbraio 2015. Il datore di lavoro trattiene il quinto e versa (naturalmente io vengo privato della somma mensilmente e tenuto all’oscuro del fatto che venga accantonata e che la cifra intera venga pagata al creditore alla fine) nel 2018. Risultato: la somma nel decreto ingiuntivo era 24.000€ interamente da me pagata mensilmente ed adesso la parte creditrice chiede 13.000€ di interessi, cioè più del 50%. Chiaro. Pretende gli interessi sull’intera cifra fino al 2018, momento in cui riceve la somma. Per me c’è qualcosa che non va. Io sono stato spossessato mensilmente della cifra e mi aspettavo un calcolo c.d. “alla francese”, cioè a scalare. Come posso difendermi da questo che reputo un abuso? Inoltre il datore (ASL) mi trattiene META’degli emolumenti sostenendo che il mio non è un lavoro dipendente (sono medico di famiglia convenzionato) e che devo ringraziarli per non togliermelo interamente. Come posso difendermi da questa cosa che per me è un abuso? E’ vero che il calcolo degli interessi si fa fino al “soddisfo”, e cioè fino alla data della Ordinanza Assegnazione somme (tre anni meno)?

Gli interessi legali, dovuti sul ritardato rimborso del prestito, si indicano come moratori: partono dal giorno in cui il debitore viene formalmente messo in mora per il mancato adempimento e si producono fino al momento del pagamento.

Gli interessi moratori fungono da risarcimento per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, sul presupposto per cui questo ritardo genera sempre un danno pecuniario al creditore, che di quel denaro non può disporre.

Qualora le parti non abbiano concordato diversamente, la misura dell’interesse legale moratorio viene stabilita, di anno in anno, da apposito decreto ministeriale: per quel che qui interessa si sostanzia in un tasso al 1% (con decorrenza dal primo gennaio 2014), in un tasso annuo dello 0,5% (con decorrenza dal primo gennaio 2015), in un tasso annuo dello 0,2% (con decorrenza dal primo gennaio 2016), in un tasso annuo dello 0,1% (con decorrenza dal primo gennaio 2017), in un tasso annuo dello 0,3% (con decorrenza dal primo gennaio 2018), in un tasso annuo dello 0,8% (con decorrenza dal primo gennaio 2019) (articolo 1284 del codice civile).

Si capisce come, non trattandosi di tasso fisso, il giudice, al momento dell’assegnazione, può al massimo verificare la somma dovuta, comprensiva di interessi, per il passato, e stabilire la quota di prelievo dallo stipendio del debitore in base alla tipologia di contratto di lavoro e alle dichiarazioni rese dal terzo pignorato.

E’ poi il datore di lavoro che deve determinare il momento in cui è stato integralmente soddisfatto il credito azionato (comprensivo degli interessi moratori) e nel quale bisogna interrompere il prelievo: in pratica si applica il tasso iniziale legale moratorio alla somma assegnata dal giudice e ad ogni trattenuta mensile si calcolano gli interessi (a scalare) da applicare, fino alla fine dell’anno, al debito residuo. Ad inizio anno successivo si capitalizzano gli interessi maturati l’anno precedente e si applica il nuovo (eventuale) tasso di interesse legale. Si itera il procedimento fino a quando il credito azionato (comprensivo di interessi moratori) risulta integralmente soddisfatto.

Se il datore di lavoro non si preoccupa di applicare, nel tempo, gli interessi moratori dovuti per legge e si limita a scalare la rata mensile dall’importo iniziale assegnato, si verifica la situazione in cui lei è venuto a trovarsi. Se ritiene di essere incorso in un abuso a suo danno deve affidarsi ad un avvocato e presentare ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile al giudice delle esecuzioni del tribunale territorialmente competente.

Per finire, non è la laurea o l’abilitazione professionale, eventualmente conseguite, che regolano la quota massima percentuale della retribuzione soggetta a prelievo per pignoramento: se un laureato o un diplomato, seppur abilitato all’esercizio della professione (un geometra, un ingegnere, un biologo, un medico, un avvocato) ha in corso un rapporto di lavoro dipendente con il terzo pignorato, il prelievo non può superare il quinto delle busta paga, considerata al netto degli oneri fiscali o contributivi. Altrimenti, laddove il terzo si avvalga di una prestazione autonoma del professionista, non inquadrato con contratto di lavoro dipendente, il prelievo può interessare l’intero corrispettivo (con qualunque periodicità esso sia erogato). Anche sotto questo aspetto, il rimedio ad eventuali abusi subiti, è rappresentato dal ricorso al giudice dell’esecuzione, con il supporto tecnico di un avvocato.

8 Agosto 2019 · Loredana Pavolini


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Calcolo interessi su pignoramento dello stipendio e successivo provvedimento di assegnazione somme prelevate dalla busta paga e accantonate. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.