Vorrei chiedervi delle delucidazioni relative al bonus vacanze: siamo una famiglia di 4 persone, io richiedo l’ISEE e poi farebbe la richiesta del bonus mia figlia.
Il bonus, in questo caso 500 euro può utilizzarlo solo lei o entrambe le mie figlie, purchè facciano le vacanze insieme, oppure è necessario che venga speso da tutta la famiglia? Chiedo perché io e mia moglie non possiamo fare vacanze per esigenze lavorative.
Il bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) viene attribuito al nucleo familiare con ISEE non superiore a 40 mila euro.
Il bonus vacanze può essere richiesto da un qualsiasi componente il nucleo familiare avente diritto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che il richiedente sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire il riferimento all’ISEE in corso di validità. La misura massima del bonus vacanze è di 150 euro per nuclei di 1 persona, di 300 euro per nuclei familiari composti da 2 persone, di 500 euro per nuclei di 3 o più persone.
Qui si richiede lo SPID. La CIE, invece, può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza.
Il bonus vacanze può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, e deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast). In altre parole due componenti il nucleo familiare non possono spendere metà del bonus ciascuno presso due diverse strutture.
In pratica, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente, fornisce all’operatore turistico il codice univoco (o il QR code ottenuto mediante l’app smartphone IO). L’operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo spettante, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.
In altre parole se il bonus vacanze spettante è di 500 euro ed il corrispettivo dovuto alla struttura è di 400 euro il nucleo familiare avrà diritto ad uno sconto immediato di 320 euro e di una detrazione fiscale di 80 euro.
Attenzione: come abbiamo accennato, il bonus vacanze è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere detratto, in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
E’ evidente, pertanto, che se l’intestatario della fattura, appartenente al nucleo familiare beneficiario, non percepisce reddito (o, per esempio, è a carico fiscale dei genitori o del coniuge), non potrà fruire della detrazione fiscale.
Per quanto finora esposto il bonus vacanze potrà essere utilizzato anche esclusivamente dalle due figlie appartenenti al nucleo familiare beneficiario (beninteso, presso la medesima struttura), ma la fattura dovrà essere intestata ad una sola delle due, che potrà, così, fruire dell’ulteriore detrazione fiscale pari al 20% di quanto effettivamente utilizzato del bonus vacanze.
Anche la DSU/ISEE, ovviamente, può essere presentata da qualsiasi membro del nucleo familiare, indipendentemente da chi poi, effettivamente utilizzerà il bonus vacanze.
27 Luglio 2020 · Ornella De Bellis
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