Bonus vacanze – Può presentare una nuova domanda chi ne ha già fruito?


Può presentare una nuova domanda chi ne ha già fruito?





Ho letto sul web che c’è stata una proroga per quanto riguarda l’utilizzo del bonus vacanze varato nel 2020: non ho ben capito, però, se sia possibile utilizzarlo due volte.

Potrei avere chiarimenti?

Le ferie si avvicinano e gli occhi sono di nuovo puntati sull’agevolazione nata con il Decreto Rilancio, ma la risposta è negativa: non è possibile utilizzare il bonus vacanze per chi ne abbia già fruito.

Le ragioni sono due, è stato possibile richiedere il voucher e la relativa detrazione per l’acquisto di servizi legati al turismo entro la scadenza del 31 dicembre 2020 e quindi attualmente nessuno può richiederlo.

La norma attualmente in vigore parla di un beneficio riconosciuto “per i periodi di imposta 2020 e 2021 […] una sola volta” alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro.

In altre parole il bonus vacanze è utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 ma solo da chi lo ha richiesto nell’anno che si è concluso e non lo ha mai utilizzato.

Il beneficio può arrivare fino a 500 euro, ma la sua fruizione avviene in due tempi e in due modi:

  • come sconto, pari all’80 per cento del valore riconosciuto, sull’acquisto dei servizi offerti da strutture e agenzie aderenti;
  • come detrazione, per la restante parte del 20 per cento, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato utilizzato il voucher.

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto una piccola novità sull’utilizzo del beneficio previsto dal Decreto Rilancio: alla lista di strutture che possono aderire all’iniziativa ha aggiunto anche agenzie di viaggi e tour operator.

Prima coinvolti solo come tramite per il pagamento.

Il testo, che ha visto la luce a fine maggio, ha riacceso i riflettori sul bonus vacanze, che lo scorso anno, invece, non aveva ottenuto i risultati sperati.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, al 23 settembre 2020 erano state presentate solo 1,5 milioni di domande mentre erano state previste risorse utili a soddisfare 5,1 milioni di richieste.

Ora con la riapertura e le ferie in arrivo, la possibilità di ottenere uno sconto sui serivizi offerti da alberghi, b&b, strutture turistiche in generale ma anche tour operator e agenzie di viaggi fa gola a molti. Ma pochi possono accedervi.

Dalla nascita del bonus vacanze fino ad oggi sono state diverse le modifiche apportate al testo dell’articolo 176 del Decreto Rilancio.

Le ultime novità hanno riguardato l’utilizzo, ad esempio la scadenza per usufruire del voucher è stata portata al 31 dicembre 2021, ma non i tempi per presentare domanda.

Il testo attualmente in vigore, infatti, segna un termine già scaduto da diversi mesi: “5-bis. Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6.”

Non è possibile, quindi, presentare domanda né per chi non ha mai inoltrato la richiesta pur avendone i requisiti né per chi lo ha già richiesto e utilizzato, ad esempio, la scorsa estate.

Dal momento che gli interventi sul testo sono stati diversi, con il Decreto Sostegni bis ci si aspettava anche una riapertura della finestra per presentare domanda, che però non è arrivata.

La prima e prossima occasione utile per modificare il termine per richiedere il bonus vacanze potrebbe essere sicuramente la conversione del DL n. 73 del 25 maggio 2021: l’iter parlamentare deve concludersi entro 60 giorni dall’approvazione del testo e, quindi, entro fine luglio.

Se anche dovesse trovare spazio una modifica in questo senso, stando a come è impostata attualmente la norma, per chi ha già utilizzato il voucher resterebbe preclusa la possibilità di accedervi nuovamente.

Al comma 1 dell’articolo 176 del Decreto Rilancio, infatti, si legge:“1. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita’, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonchè dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”.

Di certo tutto è modificabile, ma una riapertura totale della finestra per presentare domanda appare abbastanza improbabile, anche e soprattutto per una questione di risorse.

14 Giugno 2021 · Gennaro Andele


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