Bonus vacanze 2020 – Arriva la circolare con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate (AdE) e Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), bonus vacanze, tutela consumatore - viaggi e vacanze





Anche avendo letto diversi articoli sul web, non ho ancora capito chiaramente come quando e dove utilizzare il bonus vacanze approvato dal Governo con il decreto rilancio.

Molte informazioni, infatti, sono poco chiare.

Ci sono aggiornamenti?

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Con la circolare numero 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti interpretativi sul bonus vacanze previsto dall’articolo 176 del decreto 34/2020, destinato alla ripartenza del settore turistico.

Le precisazioni toccano gli ambiti soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, i requisiti per ottenerla e la procedura per accedervi, con indicazioni specifiche per la fruizione, la misura del credito e le modalità che devono seguire i fornitori dei servizi turistici per utilizzarlo o cederlo.

Sul fronte soggettivo, ricordato che i beneficiari dello sconto sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40 mila euro e quelli del credito d’imposta sono costituiti dalle strutture ricettive turistiche, per i servizi resi in Italia, la circolare chiarisce che per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” (articolo 12 del Tuir).

In particolare, il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e il nucleo, perciò, avrà diritto allo sconto una sola volta sulla base della propria composizione indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici: quindi, se nel nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu, necessaria ai fini della predisposizione dell’Isee), sono presenti più persone, a uno solo di loro spetterà l’agevolazione per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

Il documento di prassi, poi, individua, in modo più preciso, le strutture presso le quali è possibile utilizzare l’agevolazione.

Queste, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, sono quelle che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast», riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco.

A titolo indicativo e non esaustivo, si tratta di: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande), villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista), colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.

Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.
In ogni caso, la struttura deve dichiarare di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Inoltre, la circolare odierna precisa che sono escluse dal bonus le strutture che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Il bonus deve essere utilizzato in un’unica soluzione, sottolinea il documento, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Pertanto, nel caso in cui per la prestazione del servizio turistico sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore.

Ad esempio, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini dell’agevolazione i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

L’agevolazione è utilizzabile per il pagamento di una sola vacanza trascorsa in Italia in una delle strutture ricettive “ammesse”, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, sulla base della norma, il bonus spetta esclusivamente per soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, l’agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo di riferimento – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA Spa. Una volta entrati nell’applicazione, a cui si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code, indispensabili per la fruizione del bonus.

Per espressa previsione di legge, ricorda la circolare, il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto, Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Le strutture ricettive, invece, per utilizzare il credito d’imposta corrispondente allo sconto concesso al cliente devono documentare il totale del corrispettivo con “fattura elettronica o documento commerciale”, i quali devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e b&b. Pertanto, per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica è valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 17 giugno, con le modalità applicative delle disposizioni introduttive del bonus.

Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 125/2015) possono applicare lo sconto in esame.

In particolare, secondo quanto disposto dal provvedimento richiamato il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.

L’operazione va effettuata tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, inserendo il codice tributo “6915” istituito con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia.

A tal proposito, la circolare ricorda che il fornitore dei servizi turistici può cedere il credito d’imposta (ai propri fornitori e anche a istituti di credito) e il cessionario, a sua volta, può trasferirlo ovvero utilizzare il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la stessa piattaforma.

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8 Luglio 2020 · Giovanni Napoletano


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