Da quando è stato innalzato il limite ISEE a 12 mila euro anche io faccio parte della platea che può beneficiare del bonus sociale per le bollette: hanno spiegato che lo stesso è retroattivo.
Cosa significa? Cosa posso fare?
Il bonus sociale per le bollette è retroattivo per chi presenta l’ISEE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022: è questa la principale novità contenuta nel nuovo decreto Aiuti e l’importo delle sconto su luce e gas sarà applicato a conguaglio.
In sostanza, il bonus bollette 2022 diventa retroattivo: lo sconto su luce e gas, infatti, si applicherà a conguaglio sulle fatture già pagate per tutti coloro che presentano l’ISEE entro il prossimo 31 dicembre 2022.
La novità è contenuta nel testo del decreto Aiuti approvato il 2 maggio 2022, che potenzia gli interventi in favore di famiglie e imprese colpite dagli aumenti record delle tariffe energetiche.
Il nuovo decreto Aiuti estende retroattivamente il bonus sociale sulle bollette di luce e gas a tutti coloro che presentano l’ISEE entro il 31 dicembre 2022. Il provvedimento, inoltre, non interviene sul limite ISEE, che resta fissato a 12.000 euro.
Stando alle novità contenute nella bozza del decreto, ad essere modificato sarebbe il comma 1, articolo 6 del decreto legge n. 21/2022, con il fine di ampliare il periodo temporale di riconoscimento dello sconto sulle bollette.
Per garantire l’accesso all’agevolazione anche ai nuclei con ISEE non ancora presentato, viene prevista:
- la compensazione nelle fatture successive dell’importo eccedente già pagato nel corso dell’anno 2022;
- in caso di impossibilità di compensazione, l’importo spettante verrebbe automaticamente rimborsato;
- ricalcolo delle bollette, invece, in caso di fatture non ancora saldate.
In particolare, l’articolo 1, comma 2 della bozza del decreto Aiuti prevede quando segue: ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.
23 Maggio 2022 · Andrea Ricciardi
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