Bonus INPS genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico – Al via le domande

Il Bonus INPS è destinato a genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico, con disabilità non inferiore al 60%







Vorrei saperne qualcosa in più dell’incentivo, o bonus, messo a disposizione dall’INPS per i genitori che si trovano in una situazione di disoccupazione o monoreddito e che hanno figli disabili a carico nel nucleo familiare.

Ho saputo che si può presentare la domanda: come funziona?

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È online la procedura dedicata alla trasmissione delle domanda per la fruizione del bonus Inps destinato a genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico: vediamo come funziona.

Con il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021 – sono state attuate le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 in merito al contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità.

Ora l’Inps, con il messaggio n° 471 del 31 gennaio 2022 ha reso note le modalità di richiesta.

Il contributo Inps spetta ai genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
L’erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’Inps, inoltre, ha specificato che per:

  • “nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
  • “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residente in Italia;
  • disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ SEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;
  • essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
  • fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

La decadenza dal beneficio invece avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti e in questi ulteriori casi:

  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

È fatto obbligo al genitore di comunicare tempestivamente all’Inps il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Inoltre, nel caso in cui in esito a delle verifiche emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legge.

Mentre se si verificano casi di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Inps che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di degenza.

La domanda per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e deve essere presentata all’Inps dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023 esclusivamente in via telematica.

Solo per le domande presentate nel 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare la richiesta anche per il 2021 attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti.

’istruttoria delle domande di competenza del 2021 verrà completata comunque entro il 2022 ed entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l’abbinamento a un ISEE non sia possibile, in quanto l’ ISEE non risulta valido, la domanda sarà rigettata. (Qui le regole di calcolo dell’ISEE).

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale inps, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.

Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi > Servizi > Contributo genitori con figli con disabilità”. P

er i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”. Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.

Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.

Infatti, a favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:

  • 300 euro al mese nel caso di due figli;
  • 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

Il contributo viene riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

In caso di risorse insufficienti sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.

A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Il pagamento mensile dell’assegno viene effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48). Il primo pagamento comprende, relativamente all’anno di presentazione della domanda, anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

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4 Febbraio 2022 · Andrea Ricciardi


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