Bonus facciate – E’ possibile ristrutturare i balconi privati?


L'Agenzia delle Entrate risponde positivamente all'interpello, sul tema, presentato da un contribuente





Vorrei sapere se fosse possibile utilizzare il bonus facciate (detrazione 90%) per poter ristrutturare anche il proprio balcone condominiale.

Potete rispondere a questo quesito?

In molti si sono chiesti se sia possibile usare il bonus facciate per il rifacimento dei balconi: l’Agenzia delle Entrate ha approfondito la questione con la risposta all’interpello 411 del 25 settembre 2020.

Nel quesito posto all’Amministrazione Finanziaria, l’istante chiede se può usufruire della detrazione del 90% dei costi sostenuti per il rifacimento del balcone, in accordo con gli altri condomini.

Vediamo quali sono i lavori compresi nell’agevolazione per il rifacimento dei balconi tramite il bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul bonus facciate, che consiste nella detrazione del 90% dei costi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.

Per averne diritto, bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali.

L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può usufruire del bonus facciate per effettuare i seguenti lavori, d’accordo con gli altri condomini:

  • rimozione pavimentazione esistente;
  • impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;
  • rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura;
  • rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.

Nella risposta all’interpello 411 del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa della Legge di Bilancio 2020 e della circolare 2/E del 14 febbraio e comunica il proprio parere positivo all’istante.

Nel motivare il proprio parere positivo, l’Agenzia delle Entrate richiama nel dettaglio la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

Il documento di prassi infatti richiama in modo esplicito, tra gli interventi per cui si può richiedere il bonus facciate, i lavori realizzati esclusivamente su:

  • strutture opache della facciata;
  • sui balconi, ornamenti e fregi;
  • gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata, costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale».

Per quanto riguarda gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, la detrazione spetta per:

  • interventi di consolidamento e ripristino;
  • la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Dunque il bonus facciate spetta anche per la rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, così come per la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

1 Giugno 2021 · Gennaro Andele


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