Bonus edilizi – Si a cessione credito e sconto fattura per lavori già avviati

Per i bonus edilizi ripristinata la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori già avviati.







Vorrei sapere se il Governo è intervenuto per modificare la nuova normativa sui bonus edilizi, almeno per permettere la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori già avviati.

Si sa qualcosa?

BEGINNISH

Con una serie di emendamenti al dl 11/2023, approvati dalla Commissione Finanze della Camera, sono state previste alcune deroghe al blocco delle operazioni di cessione credito-sconto in fattura.

Le modifiche, in particolare, intervengono sull’articolo 2, che ha eliminato la possibilità, fatte salve alcune eccezioni, di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023).

Una novità riguarda gli interventi di edilizia libera.

Secondo la norma attualmente vigente (articolo 2, comma 3, lettera b), per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, lo sconto in fattura e la cessione è possibile se i lavori sono iniziati alla data del 16 febbraio 2023.

Con il correttivo approvato, invece, si estende la possibilità di continuare a utilizzare dette opzioni anche nel caso di lavori non ancora iniziati alla data del 17 febbraio 2023 per i quali sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data di avvio dei lavori o della stipula dell’accordo vincolante può essere attestata dalle controparti mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, c. 3, del TUIR (bonus acquisto immobile ristrutturato) o ai sensi dell’art. 16, c. 1-septies, del
D.L. n. 63/2013 (sisma bonus acquisti), è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito se in data anteriore al 17 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

L’emendamento approvato sostituisce l’intera disposizione, inserendo tra i bonus contemplati oltre che il bonus acquisto immobile ristrutturato e il sisma bonus acquisti, anche il bonus per l’acquisto del box auto pertinenziali, di cui dell’art. 16-bis, c. 1, lett. d), TUIR.

Il correttivo, in particolare, dispone che per il bonus acquisto immobile ristrutturato, il sisma bonus acquisti e il bonus per l’acquisto del box auto pertinenziali è consentito optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che esclude dal blocco delle cessioni le spese relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche incentivati con il superbonus o con il bonus 75%.

Un altro correttivo approvato interviene invece sulle varianti alla CILA.

Nello specifico, con l’emendamento si dispone che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto:

  • del termine del 25 novembre 2022 ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 894, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), relative all’aliquota applicabile del superbonus per le spese sostenute nel 2023 (110% o 90%);
  • del termine del 16 febbraio 2023 ai fini della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Viene inoltre specificato che, per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, per valutare il rispetto dei predetti termini, non si deve fare riferimento all’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante: rileva solamente la delibera assembleare di approvazione dell’intervento.

Con un emendamento di interpretazione autentica, viene concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (di cui all’art. 2, c. 1,D.L. n. 16/2012), rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’
art. 3, c. 3, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017, ai fini del sismabonus e del super sismabonus.

Al riguardo, viene precisato che la prima dichiarazione utile per la remissione in bonis è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione.

Altro chiarimento riguarda l’obbligo SOA introdotto dall’art. 10 bis, D.L. n. 21/2022 per gli interventi edilizi di importo superiore a 516.000 euro.

L’emendamento approvato specifica che per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022) e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione SOA, oppure di averne fatto richiesta, deve risultare soddisfatta entro il 1° gennaio 2023.

Viene poi puntualizzato che la soglia di 516.000 euro deve essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto.

L’emendamento inoltre precisa che, detto obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Il correttivo approvato chiarisce anche che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base ai SAL costituisce una facoltà e non un obbligo;
  • ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati non è obbligatoria, ma facoltativa.
STOPPISH

26 Marzo 2023 · Andrea Ricciardi


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