Bonus barriere architettoniche – Proroga 2025

Il bonus barriere architettoniche del 75%,introdotto dalla legge di Bilancio 2022, è stato prorogato al 2025.












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Vorrei sapere se il bonus barriere architettoniche è stato prorogato oltre il termine del 2022 e più dettagliatamente, come funziona in concreto.

Potete aiutarmi?

Il bonus barriere architettoniche del 75% è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022: la sua scadenza era fissata a fine 2022 ma è stata allungata dall’ultima manovra fino a tutto il 2025.

Non si tratta, però, della sola agevolazione disponibile per la rimozione di barriere architettoniche.

Una prima alternativa è il bonus ristrutturazioni ordinario del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96mila euro. La spesa, però, deve essere sostenuta al massimo entro il 31 dicembre 2024.

Da gennaio del 2025 si torna al vecchio 36%Il superbonus trainatoC’è, poi, il superbonus “trainato” per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

I lavori di rimozione delle barriere, però, andranno eseguiti insieme a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (lavori trainanti)

Per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per i privati o di competenza per le imprese) dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef, come confermato dalla circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio pergli edifici composti da più di otto unità immobiliari (articolo 119-ter del decreto legge 34/2020).

Questi limiti di spesa sono autonomi rispetto a quello di 96mila euro previsto per gli interventi del bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir (risposta del 23 maggio 2022,n. 293).

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4 Gennaio 2023 · Andrea Ricciardi

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