Bonus affitto per attività e nuovi beneficiari – Ecco chi ne ha diritto

Il bonus affitto 2022 è un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione immobili a uso non abitativo







Ho saputo che sono state modificati i requisiti per il bonus affitto, soprattutto per la parte che riguarda la platea dei beneficiari che possono richiederlo.

Cosa è cambiato? Come funziona?

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Mentre parte il conto alla rovescia per la presentazione della domanda per il bonus affitto 2022, si amplia la platea degli aventi diritto al contributo: per effetto della legge di conversione del Dl Sostegni Ter, in via di approvazione, tra i beneficiari del credito di imposta sui canoni di locazione non abitativa, per i mesi da gennaio a marzo 2022, ci saranno anche i gestori di piscine.

Il tutto rispettando determinate condizioni, s’intende. Nel frattempo si attendono ancora dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per l’autodichiarazione dei requisiti.

Il bonus affitto 2022 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo consiste in un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di un’attività.

Il Decreto Sostegni Ter ha riproposto per le imprese turistiche il contributo previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.

L’obiettivo è quello di sostenere le aziende messe in difficoltà dalle restrizioni legate al Covid.

Con un emendamento proposto e introdotto al Senato, l’accessibilità al bonus affitto è stata estesa anche al settore della gestione delle piscine.

Si tratta dei contribuenti individuati da codice ATECO 93.11.20.

Il requisito fondamentale per usufruire del bonus è aver registrato una riduzione del fatturato pari al 50% rispetto al 2019, relativamente ai mesi per cui si richiede l’agevolazione.

I requisiti, le condizioni e le modalità di accesso restano quelle stabilite dal Dl n. 34/2020 (qui invece c’è un elenco dei ristori previsti dal Dl Sostegni per il 2022, a chi spettano e cosa cambia).

Per accedere al contributo, gli operatori economici devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Bisogna cioè attestare ufficialmente il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”).

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia delle Entrate.

Si attende ancora la comunicazione, che sarebbe dovuta arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022).

Ci sono però anche casi in cui il beneficio si riduce. In presenza, ad esempio, di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività, il bonus si abbassa al 30%. Per le strutture turistico-ricettive, invece, il bonus relativo all’affitto d’azienda è pari al 50%.

La norma propone poi un passaggio fondamentale: “Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti“.

Per gli altri settori, infine, in cui rientrano quindi anche i gestori delle piscine, si accede ai benefici in misura piena entro una soglia di ricavi e compensi.

Il tetto è pari a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021.

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29 Marzo 2022 · Andrea Ricciardi


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